Esclusione dal dottorato per assenze da malattia e violazione del legittimo affidamento (TAR Lombardia n. 2832 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di esclusione di un dottorando per assenze dovute a malattia, queste non possono essere qualificate come ingiustificate quando l’amministrazione universitaria, informata sin dall’insorgenza dello stato patologico, abbia ingenerato un affidamento sulla possibilità di formalizzare successivamente la sospensione del corso. Il provvedimento di esclusione che disattenda le previsioni del Regolamento d’Ateneo sulla sospensione per malattia e non sia informato ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere. Non è ammessa la motivazione postuma, non fondata su atti del procedimento. Il giudice non può sostituire rationes decidendi estranee all’impianto motivazionale dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente, ammessa a un corso di dottorato presso un Ateneo previo concorso pubblico, si immatricolava con un progetto di ricerca finanziato da borsa di studio nell’ambito del PNRR. Dal 23 gennaio 2024 insorgeva una malattia impeditiva della frequenza, comunicata al Coordinatore del corso.
Dopo interlocuzioni con il Coordinatore e con i responsabili della Segreteria del dottorato, la ricorrente presentava istanza di sospensione per malattia il 23 aprile 2024, corredata da certificati medici. L’Ateneo adottava quindi un decreto rettorale di esclusione dal dottorato, con obbligo di restituzione delle quote di borsa percepite per il periodo gennaio-marzo 2024, sul presupposto di assenze ingiustificate e di una valutazione scientifica insufficiente. La domanda cautelare veniva respinta in primo grado e accolta in appello, con riammissione con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’opposizione alla memoria di replica, depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. Richiamato l’indirizzo maggioritario, il deposito è dichiarato tardivo e la memoria considerata tamquam non esse.
Nel merito, il ricorso è accolto. La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità delle argomentazioni difensive dell’Ateneo non ricavabili dagli atti del procedimento, qualificandole come motivazione postuma. Il giudice incorrerebbe in ultrapetizione, oltre che in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., ove decidesse su rationes estranee all’impianto dell’atto.
Il decreto impugnato fonda l’esclusione su un giudizio negativo di attività didattico-scientifica e su assenze qualificate come ingiustificate. Tuttavia, le assenze anteriori all’istanza di sospensione non possono ritenersi tali, poiché risultano documentate le interlocuzioni con il Coordinatore sin dal gennaio 2024 e i sette certificati medici trasmessi, per complessivi 165 giorni di malattia.
Il Collegio valorizza le rassicurazioni fornite dall’Ateneo circa la presa d’atto dei motivi di salute e la disponibilità a gestire la situazione tramite la sospensione dagli obblighi di frequenza. Il provvedimento disattende così l’art. 26 del Regolamento d’Ateneo e l’art. 8, comma 8, del d.m. n. 226/2021, nonché i principi di collaborazione e buona fede, ponendosi in contrasto con il legittimo affidamento ingenerato nel dottorando.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati, assorbiti i profili non scrutinati e salvo il riesercizio del potere amministrativo nel rispetto degli effetti conformativi. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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