CIGO per incendio: onere probatorio della non imputabilità assolto con elementi indiziari (TAR Emilia-Romagna n. 545 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro richiedente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, circa la non imputabilità all’impresa dell’evento che ha causato la sospensione dell’attività produttiva, può essere assolto anche mediante il ricorso a elementi di natura indiziaria gravi, precisi e concordanti, come perizie tecniche, certificati penali, verbali di intervento e documentazione assicurativa. L’Amministrazione, a fronte di tale quadro probatorio, non può limitarsi a un diniego apodittico fondato sul mero mancato accertamento delle cause dell’evento da parte di organi terzi, ma è tenuta a svolgere un’istruttoria completa, anche acquisendo ex officio eventuali elementi di segno contrario. La causale in esame non ricomprende i fatti rientranti nella normale alea d’impresa o riconducibili a scelte imprenditoriali.
Il Fatto
La società, operante nel settore della panificazione, subiva un vasto incendio in uno dei propri siti produttivi, che ne determinava la sospensione dell’attività. Per i lavoratori impiegati nello stabilimento, la società presentava domanda di CIGO all’INPS, la quale veniva denegata con provvedimento del 15.10.2024, sull’assunto che non fosse stata dimostrata la non imputabilità dell’evento al datore di lavoro. Avverso il diniego, la società proponeva ricorso amministrativo, sul quale si formava il silenzio-rigetto, e successivamente adiva il TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la natura di eccezione rispetto al sinallagma dell’obbligo retributivo dell’istituto della CIGO e la conseguente interpretazione restrittiva della causale di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, la quale opera per eventi che non rientrano nella normale alea d’impresa. La ricorrente, a sostegno della propria domanda, aveva prodotto un compendio probatorio composto da una perizia asseverata che attribuiva il malfunzionamento del forno a un fenomeno statistico imprevedibile, dai certificati penali del proprio legale rappresentante, dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco e dalla documentazione relativa ai pagamenti effettuati dalle compagnie assicurative.
Il Collegio giudica tale compendio idoneo ad assolvere l’onere probatorio a carico della richiedente, rilevando come nessun ulteriore sforzo fosse legittimamente esigibile. La valutazione dell’INPS, che si era limitata a un’affermazione apodittica circa la mancata prova, è considerata illegittima: il mero mancato accertamento delle cause dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco non implica automaticamente l’imputabilità dell’evento all’impresa, né preclude all’interessata di fornire la prova tramite altri mezzi.
La sentenza censura il difetto di istruttoria dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto esaminare la documentazione presentata e, ove necessario, attivarsi ex officio per acquisire elementi di segno contrario in grado di superare il quadro indiziario favorevole all’impresa. In assenza di tale attività, il provvedimento di diniego risulta privo di una motivazione adeguata e viene annullato.
Il ricorso è pertanto accolto e l’INPS è condannata a riattivare il procedimento e a concluderlo con un provvedimento espresso entro trenta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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