Retrodatazione per meriti straordinari e limiti dell’efficacia retroattiva delle sentenze costituzionali (Cons. Stato n. 6842 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le posizioni in ruolo dei pubblici dipendenti, non tempestivamente contestate nel termine di decadenza di sessanta giorni, si consolidano e resistono alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che le ha costituite. La cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possono più dare materia a un giudizio per la disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi. Il ruolo di anzianità del personale pubblico rientra tra i provvedimenti soggetti a tale disciplina. Ne deriva che l’anzianità cristallizzata non può essere rimodulata ai soli fini della valutazione dei titoli in un concorso successivo, né l’amministrazione è tenuta a una disapplicazione del bando per allinearlo alla pronuncia della Consulta.

Il Fatto

Il ricorrente, vice sovrintendente della Polizia di Stato con qualifica conseguita per meriti straordinari, partecipava al concorso interno per titoli per la copertura di 2.662 posti di vice ispettore, indetto con decreto del 31 dicembre 2020. Nella domanda dichiarava la qualifica e la decorrenza risultanti dallo stato matricolare, senza computare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del promosso per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale promosso per concorso.

Collocato in posizione non utile, impugnava davanti al TAR per il Lazio la graduatoria e i decreti di approvazione e rettifica, chiedendo l’accertamento del diritto a un punteggio superiore e l’inserimento tra i vincitori. Il TAR respingeva il ricorso, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato sul consolidamento delle posizioni non impugnate. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un rilievo processuale: le conclusioni dell’appello non sono accompagnate da censure specifiche sul mancato esame delle domande di accertamento e di condanna proposte in primo grado. I due motivi si concentrano sugli effetti della sentenza n. 224/2020 e sull’obbligo di disapplicazione, ma non investono quel capo della decisione. L’appello è pertanto inammissibile sotto tale profilo.

Nel merito, il Consiglio ricostruisce la fattispecie. Chi consegue una qualifica per merito straordinario in un momento anteriore può essere scavalcato da chi la ottiene per concorso in un momento successivo, ma con decorrenza retroattiva più favorevole. Il pregiudizio è concreto e attuale già al momento dello scavalco, perché incide sulla collocazione gerarchica nell’ambito del ruolo. Il dipendente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente i provvedimenti di nomina dei colleghi che lo avevano sopravanzato.

La mancata impugnazione ha determinato il consolidamento delle rispettive posizioni e l’attribuzione dell’anzianità nella qualifica, a ogni effetto di legge e quindi anche ai fini dei concorsi successivi. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità incontra il limite dei rapporti esauriti, tra cui quelli non più sindacabili per il decorso dei termini di decadenza. Tra questi provvedimenti rientra il ruolo di anzianità del personale pubblico.

La posizione del pubblico dipendente rispetto agli atti di inquadramento è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo: tali atti hanno natura autoritativa e definiscono la collocazione nell’organizzazione. Non è quindi ammissibile un’azione di accertamento volta a ottenere un diverso inquadramento, se non proposta contro l’atto di attribuzione della qualifica.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che la disapplicazione possa fondarsi sul contrasto con il diritto eurounitario, non venendo in rilievo alcuna norma dell’Unione, né sulle disposizioni del 1865 sul contenzioso, non essendo configurabili diritti soggettivi. Il provvedimento illegittimo resta impugnabile nei termini ordinari. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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