Domanda dal CAA valida senza sottoscrizione cartacea telematica (TAR Emilia-Romagna n. 332 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione autografa della copia cartacea della domanda di aiuto in agricoltura, trasmessa telematicamente tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), non costituisce requisito essenziale di validità della domanda. La trasmissione telematica effettuata dal CAA delegato dall’agricoltore è sufficiente a rendere valida la domanda, poiché l’identificazione del richiedente è affidata all’Ente specializzato. Le prescrizioni sulle modalità di archiviazione e conservazione del fascicolo cartaceo incombono sul Centro di assistenza e non producono conseguenze sostanziali sull’esistenza o sulla validità della domanda, né sulla legittimità dell’erogazione del contributo. Le circolari AGEA e AGREA che impongono la sottoscrizione cartacea sono prive di forza normativa e non possono fondare un provvedimento di recupero dell’aiuto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato la determinazione con cui AGREA ha disposto il recupero di contributi comunitari per complessivi 136.395,83 euro relativi alle annualità dal 2005 al 2012. Il provvedimento traeva origine dalla presunta mancata sottoscrizione delle copie cartacee delle domande di aiuto, inoltrate telematicamente tramite un CAA. L’Amministrazione aveva dichiarato la nullità delle domande per difetto di sottoscrizione e intimato la restituzione delle somme, con interessi e minaccia di escussione della fideiussione o riscossione coattiva.

L’azienda aveva già visto archiviato dalla Corte dei Conti un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale sui medesimi fatti. Con il ricorso, la società ha dedotto la violazione della normativa eurounitaria e interna, la sussistenza del legittimo affidamento e l’illegittimità del recupero per decorso del termine. Ha inoltre citato due precedenti della stessa Sezione, passati in giudicato, favorevoli alla tesi della non essenzialità della firma cartacea.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato. La Sezione ha ricordato che, con le sentenze nn. 675 e 676 del 2021, confermate in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, nn. 3836 e 3845 del 2022, è stato affermato che la sottoscrizione cartacea non è requisito essenziale quando la domanda sia stata presentata con procedure informatizzate tramite Enti preposti a riceverla e a verificarne la completezza e l’identità del richiedente.

La Corte ha precisato che la trasmissione telematica da parte del CAA delegato è più che sufficiente per rendere valida la domanda, poiché le norme operative di AGEA e AGREA non hanno alcuna efficacia sulla validità della stessa. La delega in favore dell’Ente specializzato, che si avvale di procedure informatizzate, equivale alla sottoscrizione della domanda. Nel settore degli aiuti comunitari, la trasmissione telematica sostituisce ogni altro strumento di invio e conferisce validità all’impegno del richiedente.

Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore sottoscrivente. Ha infine ritenuto priva di riscontro la circostanza, dedotta da AGREA, della non piena informatizzazione della procedura per le annualità in rilievo, considerato che i precedenti della Sezione riguardavano annualità antecedenti al 2020.

Assorbiti i motivi sul legittimo affidamento, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e condanna di AGREA alle spese di lite, compensate con il Ministero e AGEA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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