Fatturato dimostra requisiti economico-finanziari eterointegrando la lex specialis (TAR Emilia-Romagna n. 336 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della legge di gara che, per i servizi di architettura e ingegneria, richiede una polizza integrativa di capacità economico-finanziaria diversa da quella per la responsabilità professionale va interpretata alla luce dell’art. 40, comma 1-bis, dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, espressamente richiamato dalla medesima lex specialis, ne eterointegra il contenuto. Ne consegue che il requisito di capacità economico-finanziaria può essere dimostrato anche tramite un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, non superiore al valore stimato dell’appalto. Il concorrente escluso dalla gara conserva la legittimazione a impugnare l’aggiudicazione finché l’esclusione non sia divenuta definitiva, anche in assenza di una concreta chance di aggiudicazione, sussistendo l’interesse strumentale alla riedizione della procedura.

Il Fatto

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso. La legge di gara prevedeva una soglia di sbarramento a 35 punti e richiedeva, quale requisito di capacità economico-finanziaria, una polizza integrativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere, diversa da quella per i rischi professionali. Il R.T.I. ricorrente, non ammesso alla valutazione dell’offerta economica per mancato superamento della soglia, ha impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione, sostenendo che i due concorrenti classificatisi ai primi due posti avrebbero dovuto essere estromessi per carenza dei requisiti, avendo presentato la sola polizza per la responsabilità professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso. L’impugnazione dell’esclusione è tempestiva, poiché la doglianza, attinente a una fase logicamente antecedente alla valutazione delle offerte, è stata dedotta solo all’esito dell’accesso agli atti di gara, tempestivamente esercitato e differito dalla stazione appaltante alla conclusione della procedura. La mancata definitività dell’esclusione, oggetto di contestazione giudiziale, conserva la legittimazione a impugnare l’aggiudicazione, mentre il concorrente non aggiudicatario mantiene comunque l’interesse strumentale alla riedizione della procedura, richiamando la Corte la causa CGUE C-333/18 Lombardi.

Nel merito, la tesi del ricorrente è stata esaminata alla luce dell’art. 5.2 del Disciplinare, che impone una polizza integrativa alternativa al fatturato globale minimo, diversa da quella per i rischi professionali. Il Collegio ha confermato l’interpretazione letterale della clausola, coerente con l’orientamento giurisprudenziale che privilegia il dato testuale della lex specialis a tutela dell’affidamento e della par condicio, citando C.d.S., Sez. V, n. 8114/2025 e C.d.S., Sez. VI, n. 9219/2023.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che l’art. 40, comma 1-bis, All. II-12 del D.Lgs. n. 36/2023, espressamente richiamato dal disciplinare, consente di dimostrare i requisiti economico-finanziari anche tramite un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni. Tale norma eterointegra la legge di gara, sicché escludere l’operatore che dimostri il requisito mediante il fatturato costituirebbe un’ingiustificata restrizione alla partecipazione alla procedura.

Dall’istruttoria svolta è emerso che la mandataria del R.T.I. aggiudicatario aveva dichiarato, in sede di soccorso istruttorio, un fatturato superiore al valore dell’appalto per gli anni 2022, 2023 e 2024, accompagnato dalle relative dichiarazioni IVA. Tale dichiarazione, ancorché non resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non è stata contestata e risulta confortata dalla documentazione fiscale, con conseguente qualificazione dell’intero raggruppamento, atteso che i requisiti devono essere posseduti dai soggetti raggruppati nel loro complesso.

Accertata la legittima permanenza in gara del primo classificato, il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso e prive di interesse le restanti censure. Il presupposto del ragionamento del ricorrente, ossia l’esclusione di entrambi i concorrenti che lo precedono, non è integrato, poiché l’aggiudicatario, non escluso, mantiene comunque la prima posizione in graduatoria. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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