Il terzo non può pretendere l’acquisizione gratuita del bene abusivo (TAR Lazio n. 4374 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas legittima il proprietario confinante a impugnare il titolo edilizio illegittimo e ad agire per ottenere la demolizione del manufatto abusivo, ma non gli attribuisce alcuna legittimazione a pretendere che il Comune eserciti il potere di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, trattandosi di sanzione che costituisce prerogativa dell’amministrazione. Ne consegue che il reclamo ex art. 117, comma 4, c.p.a. avverso la condotta del commissario ad acta, volto a far dichiarare la perdurante inottemperanza alla sentenza di ottemperanza, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse allorché le opere abusive risultino interamente demolite e il procedimento sanzionatorio edilizio sia stato portato a compimento, con irrogazione della sanzione pecuniaria per il ritardo.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile confinante con un fondo sul quale erano state realizzate opere abusive, dopo aver ottenuto dal TAR una sentenza di ottemperanza che ordinava al Comune di portare a compimento il procedimento sanzionatorio edilizio, proponeva reclamo ex artt. 114, comma 6, e 117, comma 4, c.p.a. avverso la condotta del commissario ad acta, lamentando che questi, invece di procedere all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, avesse rimesso in termini la proprietaria dell’immobile abusivo, consentendole di eseguire spontaneamente la demolizione. La ricorrente chiedeva, tra l’altro, che fosse dichiarata la perdurante inottemperanza alla sentenza n. 11725 del 2025 e che fosse accertata l’intervenuta acquisizione ipso iure del bene, con conseguente ordine di trascrizione nei registri immobiliari e annullamento della SCIA presentata dalla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito l’attività svolta dal commissario ad acta, nominato all’esito del giudizio di ottemperanza definito con la sentenza n. 11725 del 2025. Dagli atti depositati è emerso che, dopo il sopralluogo del 23 settembre 2025, nel quale era stata accertata la permanente inottemperanza all’ordinanza di demolizione, la proprietaria dell’immobile aveva manifestato la volontà di procedere autonomamente al ripristino dello stato dei luoghi, presentando una SCIA per la rimozione degli abusi. I successivi sopralluoghi del 5 e 17 dicembre 2025 avevano quindi accertato l’integrale demolizione delle opere abusive, seguita dalla comunicazione di fine lavori e dal pagamento della sanzione amministrativa ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001.
Il Collegio ha ritenuto che la demolizione integrale delle opere abbia determinato il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a coltivare il reclamo. Una volta portato a compimento il procedimento sanzionatorio con l’esecuzione spontanea della demolizione, non residuava infatti alcuna utilità concreta e attuale a ottenere una pronuncia che dichiarasse la perdurante inottemperanza alla sentenza di ottemperanza o che ordinasse la trascrizione dell’intervenuta acquisizione gratuita.
La decisione si fonda sul principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, 8 giugno 2023, n. 5649, richiamato in motivazione, secondo cui la vicinitas non può spingersi fino a obbligare il Comune ad assumere provvedimenti che non determinano alcun vantaggio diretto per il vicino che ha ottenuto la demolizione. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una sanzione connessa alla mancata esecuzione spontanea della demolizione, ma rimane una prerogativa del Comune, rispetto alla quale il terzo non vanta alcuna legittimazione a ottenere una pronuncia che costringa l’ente ad avvalersi di un proprio potere. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese sono state compensate, con liquidazione del compenso del commissario ad acta con separato decreto a carico del Comune inadempiente.
Nota della Redazione
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