Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in camera di consiglio (TAR Sardegna n. 884 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente in camera di consiglio determina la improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., senza che sia necessario accertare la fondatezza delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite, in tal caso, può essere disposta dal giudice in ragione della complessità della vicenda e dell’accordo intervenuto tra le parti processuali.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo, titolare di una ditta individuale, ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna gli atti della procedura selettiva indetta dall’Agenzia regionale Laore Sardegna per l’assegnazione in concessione di fasce frangivento di proprietà dell’agenzia stessa, situate nell’agro dei comuni di Alghero, Olmedo e Sassari. Il ricorrente ha contestato, in particolare, la determinazione di aggiudicazione definitiva in favore del controinteressato, nonché gli atti presupposti, tra cui la graduatoria provvisoria e i verbali della Commissione di valutazione; ha inoltre impugnato, in via subordinata, il bando di gara e la determinazione di approvazione della documentazione, nella parte in cui avrebbero consentito che il piano di valorizzazione fosse redatto da un soggetto privo dei requisiti professionali previsti dalla legge.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale del 27 maggio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione, rilevando che essa integra una causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Il TAR ha quindi ritenuto di non dover esaminare nel merito le censure proposte, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla decisione: la dichiarazione della parte comporta, infatti, l’esaurimento della funzione del processo rispetto alla domanda originariamente proposta.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti, valorizzando due profili: da un lato, l’accordo intervenuto tra ricorrente e controinteressato, i quali avevano concordato la compensazione; dall’altro, la complessità della vicenda controversa, che giustifica il sacrificio del principio di soccombenza anche rispetto all’amministrazione resistente, rimessa al Collegio.
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Nota della Redazione
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