Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3111 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, è fondato quando la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato è sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 21 luglio 2025, il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore dei ricorrenti, docenti precari, per un importo complessivo di 4.000,00 euro, relativo a diversi anni scolastici. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’adempimento, i docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, che ha accertato la procedibilità del ricorso e ne ha dichiarato la fondatezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di procedibilità, rilevando come, dopo la notifica della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato, quindi, ritenuto ammissibile.
Passando all’esame del merito, il Collegio ha accolto la domanda, osservando che la pretesa concernente gli importi riconosciuti ai ricorrenti dalla sentenza passata in giudicato è sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. L’inottemperanza è stata, pertanto, dichiarata.
Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, disponendo che, in caso di perdurante inadempimento, il creditore possa investire direttamente il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi dovrà provvedere entro 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite un funzionario delegato. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 800,00 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha ridotto l’importo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, in ragione del carattere seriale della controversia, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Nota della Redazione
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