Improcedibilità per pagamento in misura ridotta del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 4335 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso giurisdizionale avverso gli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, allorché la parte ricorrente, con dichiarazione univoca depositata in giudizio, attesti di aver provveduto al pagamento delle quote asseritamente dovute nella misura ridotta stabilita dal decreto-legge n. 95/2025. Il pagamento in conformità alla disciplina successiva e alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 priva la parte di un interesse attuale e concreto alla definizione del merito della controversia, imponendo al giudice, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., una declaratoria di improcedibilità, anche in omaggio al principio dispositivo. La particolarità delle questioni sottostanti il giudizio può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui la Regione Emilia-Romagna l’aveva individuata tra le aziende tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, quantificando la quota dovuta in euro 1.125.172,74. L’atto era accompagnato dall’impugnazione degli atti statali e regionali presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e le linee guida per il ripiano.
Con successivi motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione alla determinazione regionale n. 25860 del 2024, emanata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, che aggiornava l’accertamento e l’impegno relativi al ripiano per il medesimo quadriennio, nonché alla nota di intimazione del pagamento e alla delibera di Giunta regionale che differiva i termini, rideterminando la quota a carico della ricorrente in euro 540.082,92.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con atto depositato il 13 gennaio 2026, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, avendo provveduto al pagamento delle quote asseritamente dovute nella misura ridotta stabilita dal decreto-legge n. 95/2025, come comprovato dalle ricevute di pagamento versate agli atti di causa.
La dichiarazione è stata valutata quale comportamento univoco e satisfattivo dell’interesse azionato: il pagamento volontario, ancorché nella misura ridotta prevista dalla disciplina successiva, ha determinato il venir meno dell’utilità concreta cui il giudizio era finalizzato, rendendo superfluo l’esame delle censure di merito.
Il Tribunale ha pertanto preso atto dell’improcedibilità, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e il principio dispositivo che governa l’azione amministrativa, con il conforto dei precedenti del Consiglio di Stato citati in motivazione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio. Ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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