Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non integra il requisito della residenza legale ultradecennale (TAR Lazio n. 12612 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della residenza legale ultradecennale, richiesto dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 per la concessione della cittadinanza italiana, deve essere posseduto ininterrottamente e con continuità al momento della presentazione dell’istanza. La permanenza sul territorio nazionale deve essere corroborata dal possesso di un valido titolo di soggiorno per l’intero decennio antecedente. L’iscrizione anagrafica ininterrotta non è di per sé sufficiente a sanare eventuali periodi di soggiorno di “mero fatto”, in cui la permanenza in Italia resta giuridicamente irrilevante.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 in data 29 marzo 2022. L’Amministrazione dichiarava la domanda inammissibile per carenza del requisito della residenza legale decennale, non ritenendo utili i due permessi di soggiorno per lavoro stagionale posseduti dal ricorrente, per la loro validità temporale limitata e non rinnovabile. Il ricorrente contestava tale determinazione, evidenziando la propria iscrizione anagrafica ininterrotta sin dal 2008.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993, secondo cui la residenza legale richiede la sussistenza di due condizioni concorrenti, l’iscrizione anagrafica e la regolarità del soggiorno, ha respinto il ricorso. Ha affermato che il titolo di soggiorno ha incontestabilmente una durata temporale limitata e che, alla scadenza del permesso per lavoro stagionale, l’intestatario deve far rientro nello Stato di provenienza, salvo conversione o rinnovo, non essendo la mera permanenza di fatto assistita da un valido titolo.
Il TAR ha precisato che la contestazione non riguarda l’idoneità del permesso stagionale ad integrare una condizione di soggiorno “legale” durante la sua vigenza, ma l’assenza di un titolo di soggiorno nei periodi successivi alla scadenza dei due permessi. Nel caso di specie, il ricorrente è risultato privo di idoneo titolo dal 2009 al 2011 e dal 2012 al 2014, e solo dal 7 agosto 2014 è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
Il Collegio ha quindi concluso che l’Amministrazione aveva correttamente rilevato la mancanza di un valido titolo di soggiorno a sostegno della residenza legale ultradecennale. Ha infine rappresentato che il ricorrente potrà presentare una nuova istanza valorizzando gli elementi sopravvenuti.
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Nota della Redazione
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