Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 88 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale e sopravvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice dell’ottemperanza deve comunque esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale. La fondatezza della pretesa azionata è dimostrata dalla stessa esatta esecuzione spontanea del giudicato da parte del debitore. La condanna alle spese segue la soccombenza virtuale del Ministero e può essere pronunciata con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto a percepire la componente accessoria della retribuzione denominata RPD (Retribuzione Professionale Docente) per l’anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annuo tramite la Carta Elettronica del Docente.
Il Ministero si è costituito depositando una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo dalla quale si evinceva l’impossibilità, per ragioni organizzative e finanziarie, di provvedere al pagamento degli importi dovuti. Successivamente, con nota del 31 gennaio 2026, il ricorrente ha comunicato l’avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto, invocando la condanna dell’amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata dal ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l’integrale corresponsione delle somme dovute in esecuzione della sentenza da ottemperare. Tale circostanza impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio.
Il Collegio precisa che, nonostante la cessazione, deve esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite. Sul punto, la fondatezza della pretesa risulta dimostrata dalla stessa sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice, che costituisce implicito riconoscimento della fondatezza dell’azione di ottemperanza.
Sussistono tutti i presupposti dell’azione esecutiva previsti dall’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Appello, e il verificarsi della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.
Il Ministero deve quindi essere condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in ragione della serialità della controversia e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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