Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3999 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’amministrazione scolastica è tenuta a dare esatta e integrale esecuzione al titolo, anche quando sia decorso il termine biennale fissato per la fruizione: opera, in tal caso, l’obbligo di erogazione del controvalore pecuniario maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale, se imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, non può essere opposto alla parte ricorrente. Il commissario ad acta nominato non può invocare a giustificazione l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, per un solo anno scolastico, tramite la cosiddetta carta elettronica del docente.

Espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il titolo è passato in giudicato. La notifica del titolo è rimasta priva di esito e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni è decorso invano. Chiede quindi la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la ritualità dell’azione. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione, ed è decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Sul punto il Collegio opera una precisazione rilevante: qualora sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione resta comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria consente la conversione del beneficio originario in denaro. Il ritardo non è imputabile alla ricorrente, ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

Viene quindi nominato commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio esclude espressamente che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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