Sopravvenuta carenza d’interesse e impugnazione autorizzazione scuole paritarie (TAR Lazio n. 4269 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di decidere nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione del merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, gestrice di una scuola paritaria con sede in Cassino, aveva impugnato una serie di atti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, tra cui il decreto di diniego di autorizzazione al funzionamento di una classe quinta collaterale per l’indirizzo Istituto Tecnico Economico AFM e il decreto collettivo che non aveva esteso la parità scolastica alla predetta classe. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti, contestando l’interpretazione adottata dall’amministrazione in materia di attivazione di classi collaterali per le scuole paritarie, con motivi aggiunti avverso la successiva mancata autorizzazione.
Con nota depositata il 17 febbraio 2026, la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del giudizio. Il TAR Lazio, valutata la dichiarazione, ha definito la controversia senza esaminare il merito della vicenda.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, investito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ha richiamato il principio fondamentale della domanda, in base al quale il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice, pertanto, non ha alcuna possibilità di decidere il merito quando la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione del merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
La Corte ha citato il precedente delle Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2014, n. 5113, conforme alla costante giurisprudenza sul punto. La dichiarazione della ricorrente, intervenuta prima della decisione, impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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