Inammissibile l’ottemperanza di sentenza generica del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1900 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo investito del giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è vincolato al comando contenuto nella pronuncia e non può esercitare alcun potere integrativo o cognitivo suppletivo, riservato al giudice dell’ottemperanza delle sole sentenze amministrative. Ne consegue che l’azione di ottemperanza è inammissibile quando il giudicato del giudice ordinario rechi una condanna generica, limitandosi ad accertare l’an della pretesa e rimettendo il quantum a future determinazioni che richiedono un accertamento cognitorio. La definizione del periodo di servizio da computare, in presenza di contestazione integrale sull’entità vantata, costituisce questione di merito che esula dal giudizio di ottemperanza e deve essere decisa dal competente giudice di cognizione. La natura interpretativa della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore forestale, ha ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sez. Lavoro, con sentenza n. 206/2024, il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato dal 10/10/1995 al 1/10/1996 ai fini dell’anzianità di servizio e del computo del punteggio per l’inserimento nella graduatoria unica regionale. La sentenza, non impugnata, è divenuta irrevocabile.
Ritenendo che l’amministrazione fosse rimasta inerte e avesse approvato la graduatoria unica definitiva distrettuale per l’anno 2025 collocandolo in posizione nettamente inferiore, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo la condanna entro quindici giorni, la nomina di un commissario in caso di perdurante inadempienza, il pagamento delle spese e la segnalazione alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto istruttoria con ordinanza collegiale 25/5/2026 n. 1495, per chiarire i fatti e la competenza dell’Assessorato soccombente nel giudizio civile rispetto all’Assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, che ha approvato la graduatoria distrettuale.
Dalla nota del dirigente del servizio competente è emerso che la sentenza è stata ricevuta in data 14/2/2025, ai fini del ricalcolo del punteggio, e che l’amministrazione avrebbe comunicato al ricorrente l’assenza di obiezioni al riconoscimento, assumendo che l’anno di servizio militare fosse già conteggiato per aver egli svolto il minimo di 51 giornate lavorative nelle due annualità interessate.
Il TAR ha richiamato le proprie pronunce della sez. III n. 1143 del 5/4/2023 e della sez. V n. 1736 del 23/5/2024, non appellate, osservando che solo per le sentenze del giudice amministrativo il giudice dell’ottemperanza dispone di poteri integrativi, potendo contribuire alla definizione del giudicato a formazione progressiva. In tal senso sono richiamate Cons. Stato, Ad. Plen., 15 marzo 1989, n. 7 e Cass., SS.UU., 30 giugno 1999, n. 376.
Tale potere integrativo non sussiste invece per le sentenze del giudice ordinario, poiché il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato. Ne deriva l’inammissibilità dell’azione a fronte di pronunce che accertino solo l’an rimettendo il quantum a future determinazioni.
Nel caso concreto, la spettanza del beneficio non è individuabile con operazioni di immediata comprensione, ma esige apprezzamenti di fatto e di diritto con acquisizione dei dati istruttori necessari. La definizione del periodo da aggiungere all’anzianità, in presenza di una contestazione integrale sull’entità accampata, è questione di merito che deve essere decisa dal giudice di cognizione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura interpretativa della pronuncia.
Nota della Redazione
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