Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dopo sentenza del Consiglio (TAR Lazio n. 4082 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente, sottoscritta anche dal difensore della controparte, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione, adottando una pronuncia in conformità. La parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico, era stata inizialmente ammessa agli incentivi di cui al D.M. 19 febbraio 2007, per poi essere dichiarata decaduta dai benefici e ammessa alla tariffa rideterminata ai sensi del D.M. 6 agosto 2010. A seguito del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, rilevando il difetto di motivazione. Il GSE aveva quindi riesercitato il potere, confermando la tariffa rideterminata, e tale nuovo provvedimento era stato impugnato con il ricorso all’esame.

Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la sentenza del TAR, confermando l’annullamento. A seguito di tale esito, la società ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese con atto controfirmato dal difensore del GSE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, richiama il principio per cui il giudice non può decidere su di essa, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.

Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il giudice richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 6322/2024; sez. V, n. 9668/2023; sez. III, n. 3981/2021), secondo cui la dichiarazione della parte è vincolante e non può essere sindacata nel merito.

Il complessivo andamento della vicenda contenziosa, caratterizzata dalla parziale soccombenza e dalla successiva dichiarazione di carenza di interesse, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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