Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nel giudizio (TAR Calabria n. 1300 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente per essere venuta meno la materia del contendere, determina l’improcedibilità del ricorso. In assenza di diverso accordo tra le parti, il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, che impone al giudice una valutazione prognostica del merito: le spese sono poste a carico del ricorrente quando, alla stregua degli elementi acquisiti, il ricorso sarebbe risultato infondato. A tal fine rileva, da un lato, l’adeguata giustificazione del provvedimento impugnato nelle gravi carenze accertate e, dall’altro, la circostanza che il venir meno della materia del contendere sia conseguito a una condotta sopravvenuta dello stesso ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente gestisce due centri di accoglienza per cittadini stranieri in forza di convenzione stipulata, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con la Prefettura di Cosenza. In data 30.11.2022 uno dei centri veniva sottoposto a visita ispettiva da parte della Prefettura e dell’Azienda sanitaria provinciale.
All’esito dell’ispezione, con nota del 13.12.2022 la Prefettura rilevava che la struttura non era idonea all’accoglienza degli stranieri assegnati e disponeva il trasferimento degli ospiti presso altre strutture, ordinando nel frattempo l’adozione urgente degli interventi volti a rimuovere le criticità e le possibili situazioni di pericolo. La cooperativa impugnava il provvedimento, con istanza di sospensione cautelare, deducendo la violazione del d.lgs. n. 142/2015 e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, per la contraddittorietà di un ordine di trasferimento immediato e definitivo a fronte di criticità rimovibili. L’istanza cautelare urgente veniva respinta con decreto presidenziale e, successivamente, la domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che, con atto depositato in data 11 maggio 2026, la cooperativa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa, avendo nelle more sanato le criticità riscontrate, sì che la Prefettura ha nuovamente concesso l’idoneità alla struttura. Preso atto di tale sopravvenienza, il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.
La caducazione della materia del contendere non esaurisce però il thema decidendum sul piano delle spese. In mancanza di diverso accordo tra le parti, il collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, che richiede una delibazione prognostica dell’esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito.
Su questo terreno il Tribunale osserva, per un verso, che l’ordine di trasferimento immediato degli ospiti trovava adeguata giustificazione nelle diffuse e gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie accertate nel corso della verifica ispettiva. Il provvedimento prefettizio, dunque, non risulta affetto dai vizi dedotti con i due motivi di ricorso.
Per altro verso, il collegio valorizza la circostanza che il nuovo riconoscimento dell’idoneità della struttura costituisce la conseguenza della risoluzione delle medesime criticità da parte della cooperativa, come dalla stessa riconosciuto nell’atto dell’11 maggio 2026. La sopravvenuta rimozione delle carenze è dunque intervenuta dopo la proposizione del ricorso e a opera della stessa parte ricorrente.
Da tali rilievi discende che il ricorso sarebbe stato respinto nel merito. Le spese di lite sono pertanto poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge. Il Tribunale ordina infine l’oscuramento delle generalità della parte interessata, ai sensi della disciplina posta a tutela dei dati personali.
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Nota della Redazione
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