Motivazione per relationem del decreto VIA con pareri negativi (TAR Emilia-Romagna n. 1656 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, preceduto da esaurienti atti istruttori, è adeguatamente motivato per relationem anche con il solo richiamo ai pareri negativi espressi dalle amministrazioni coinvolte, in quanto l’autorità emanante manifesta la volontà di fare propri gli esiti istruttori. La valutazione di compatibilità ambientale costituisce esercizio di amplissima discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopica illogicità, irragionevolezza o errore sul fatto. La mancata richiesta di ulteriori integrazioni documentali non integra violazione del contraddittorio procedimentale quando il proponente abbia già avuto modo di presentare osservazioni e documenti, ritenuti insufficienti per ragioni puntualmente motivate.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 498 del 24.12.2024, con cui era stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, per la realizzazione di un “Parco Eolico Emilia” da 54 MW, costituito da nove aerogeneratori, nei Comuni di Monterenzio, Casalfiumanese, Castel Del Rio e Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Il progetto, qualificato come opera strategica ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152/2006 e incluso nell’allegato I-bis, era stato preceduto dal parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 455/2024 e dal parere tecnico istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 35532-P del 9.12.2024.

La società ha articolato tre ordini di censure: difetto di motivazione del decreto ministeriale per mancata autonoma valutazione del progetto; violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio per non essere state richieste ulteriori integrazioni; illegittimità delle valutazioni di merito contenute nei pareri presupposti.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le doglianze. Quanto al primo motivo, i giudici hanno richiamato il consolidato principio per cui il provvedimento amministrativo può essere validamente motivato per relationem con il rinvio agli atti istruttori, sempre che l’amministrazione manifesti la volontà di far propri gli esiti e la motivazione risulti esaustiva dal complesso degli atti del procedimento, come nel caso in esame, in cui i pareri richiamati erano ampiamente argomentati (cfr. Cons. Stato, n. 9477 del 2024).

In relazione al dedotto vizio procedimentale, la corte ha rilevato che sia la Commissione Tecnica sia il Ministero della Cultura avevano puntualmente richiesto integrazioni documentali, alle quali la società aveva risposto, sicché il contraddittorio era stato pienamente rispettato. La mancata ulteriore richiesta non è risultata illegittima, considerati anche i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, trattandosi di carenze ritenute determinanti e non superate neppure in giudizio.

Sulle doglianze di merito, il tribunale ha evidenziato che la VIA costituisce esercizio di amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico ma implica bilanciamento tra interessi pubblici e privati, sicché il sindacato è limitato alla non pretestuosità della valutazione. I pareri impugnati non si erano limitati a richiamare la disciplina vincolistica ma avevano specificato in concreto le ragioni dell’incompatibilità, valorizzando la presenza di crinali e calanchi significativi, nonché le notevoli dimensioni degli aerogeneratori (altezza complessiva di 220 metri), ritenuti idonei ad alterare profondamente il paesaggio della montagna bolognese.

Quanto alla valutazione di incidenza ambientale, la corte ha osservato che la mancata inclusione dell’area tra quelle idonee non aveva costituito l’unico fondamento del diniego, essendo state specificate ulteriori ragioni di incompatibilità. Anche l’analisi degli impatti cumulativi è risultata presente, avendo il parere evidenziato l’interferenza di sei aerogeneratori con le tutele dei crinali e dei calanchi significativi di cui al PTCP e alla DAL regionale n. 51/2011. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *