Note comunali di integrazione del condono edilizio non sono atti impugnabili (TAR Campania n. 2212 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le note con cui il Comune, in sede di istruttoria di una domanda di condono edilizio, richiede integrazioni documentali e progettuali e preannuncia l’improcedibilità dell’istanza in caso di mancata ottemperanza entro il termine assegnato, non hanno natura provvedimentale né definitiva. Esse costituiscono atti endoprocedimentali, poiché per la definizione del procedimento resta necessario un ulteriore e successivo atto valutativo delle osservazioni degli interessati. Il ricorso proposto avverso tali note è pertanto inammissibile per difetto di interesse, anche quando gli interessati le abbiano riscontrate con memorie difensive. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il giudice non può pronunciarsi su atti del genere, perché la decisione di merito inciderebbe su poteri amministrativi non ancora esercitati. Avverso l’inerzia dell’amministrazione resta esperibile il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., sussistendo l’obbligo di concludere il procedimento ex art. 2 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Alcuni proprietari presentano due connesse istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994. Il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano, sulla base di un parere della Commissione Locale del Paesaggio, emette due note con cui chiede l’integrazione documentale e soprattutto progettuale delle pratiche, imponendo la redazione di un nuovo progetto epurato dalle opere ritenute non riconducibili al condono. Le note precisano che le pratiche resteranno sospese e che, trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, saranno dichiarate improcedibili.
Gli interessati riscontrano le richieste con memorie difensive, chiedendo l’archiviazione del procedimento di improcedibilità e preannunciando l’impugnazione. Il Comune non replica e non conclude il procedimento con provvedimento espresso. Ritenendo le note dotate di natura autoritativa e definitiva, i ricorrenti le impugnano davanti al TAR. Il Comune non si costituisce. In corso di causa, deceduto uno dei ricorrenti, il giudizio viene interrotto e poi riassunto dagli eredi, che insistono per la decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità e la pone alla parte presente, che insiste per la decisione di merito sostenendo la natura di arresto procedimentale degli atti.
Il Tribunale non condivide tale lettura. Le note impugnate, ad avviso del Collegio, contengono una chiara previsione di un ulteriore passaggio istruttorio: il Comune avrebbe dovuto valutare le osservazioni degli interessati e definire il procedimento, eventualmente dichiarando l’istanza improcedibile con un atto successivo. Manca dunque il carattere della definitività.
Ne deriva il difetto di interesse. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il Tribunale non può pronunciarsi su atti endoprocedimentali, perché una decisione di merito riguarderebbe poteri amministrativi non ancora esercitati e invaderebbe residui spazi di discrezionalità.
Il Collegio valorizza la condotta processuale dei ricorrenti: gli stessi, con le memorie presentate in sede procedimentale, hanno riscontrato le comunicazioni comunali e chiesto l’archiviazione del procedimento, dimostrando consapevolezza della natura non definitiva delle note. Anche l’improcedibilità prospettata dal Comune era correlata a un ulteriore e successivo atto dichiarativo, non risultante dagli atti di causa.
Quanto alla tutela, il Tribunale osserva che, perdurando l’inerzia comunale, i ricorrenti potrebbero avvalersi degli strumenti predisposti dall’ordinamento per ottenere una definizione espressa del procedimento. In proposito richiama l’orientamento secondo cui, di fronte alla richiesta del privato di un provvedimento espresso sul condono, grava sull’amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento consente il ricorso agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., come affermato dal TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 5262/2024. Il Collegio aggiunge che, nell’atto conclusivo del procedimento, il Comune dovrà dar conto delle osservazioni e della documentazione tecnica presentate dalle ricorrenti.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, mentre non si provvede sulle spese attesa la mancata costituzione del Comune di Positano.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.