Ore di sostegno e risarcimento per mancata integrazione scolastica dell’alunno disabile (TAR Campania n. 3801 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata assegnazione all’alunno in condizione di grave disabilità delle ore di sostegno scolastico corrispondenti al fabbisogno concreto indicato dalla diagnosi neuropsichiatrica lede il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica garantito dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dagli artt. 3 e 34 Cost.. Tale omissione integra di per sé il danno ingiusto, quale privazione della piena frequenza e integrazione, e non richiede ulteriore prova del pregiudizio. L’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione è ravvisabile nella consapevole illegittimità della decisione assunta, non essendo opponibile la carenza di organico di insegnanti di sostegno. La determinazione del monte ore spetta all’amministrazione in sede di redazione del P.E.I., sede in cui vanno valutate, anno per anno, le esigenze concrete dell’alunno. Il danno non patrimoniale è liquidato equitativamente secondo i criteri fissati dal Collegio.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, con deficit attentivo e iperattività, ha impugnato il provvedimento con cui l’istituto scolastico ha assegnato alla figlia 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario di frequenza di 33 ore. La diagnosi neuropsichiatrica indicava la necessità del sostegno “con il massimo delle ore possibili”.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto e il risarcimento dei danni non patrimoniali. L’ordinanza cautelare del 15 settembre 2025 ha accolto l’istanza, sollecitando l’amministrazione a rideterminarsi; rimasta inadempiuta, il Collegio ha emesso una successiva ordinanza istruttoria il 30 gennaio 2026. All’udienza del 3 giugno 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, concentrando l’esame sulla domanda risarcitoria. Ha escluso di poter accertare in questa sede il diritto della minore a un numero predeterminato di ore, poiché la determinazione spetta all’amministrazione nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale, da esercitarsi anno per anno in sede di P.E.I., strumento principale dell’inclusione scolastica.
Ha però ribadito che in tale sede l’amministrazione deve tenere conto dei principi consolidati in materia, richiamando la giurisprudenza TAR Campania n. 1105 del 2024 e Cons. Stato n. 4341 del 2017, secondo cui il sostegno va garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione, potendo giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che siano opponibili esigenze organizzative o di contenimento della spesa. La situazione concreta della minore, già oggetto di un precedente giudicato (TAR Napoli n. 7089 del 2023), conferma la persistente illegittimità.
Ha poi accolto la domanda risarcitoria, rinviando ai propri precedenti (TAR Campania n. 5000 del 2023 e n. 2313 del 2024), ove si è affermato che la mancata assegnazione delle ore secondo il fabbisogno è già elemento idoneo a fondare il damnum iniuria datum. L’elemento soggettivo è ravvisato nella consapevolezza dell’illegittimità della decisione, non potendo la carenza di organico costituire forza maggiore idonea a escludere la colpa, poiché essa non incide sulle modalità di attuazione di diritti costituzionalmente tutelati.
Anche il comportamento processuale dell’amministrazione, rimasta inerte di fronte alle ordinanze, avvalora sul piano probatorio, ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., la fondatezza della domanda. Il danno è liquidato equitativamente in euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione del sostegno per l’intero orario, dal settembre 2025 fino all’effettiva assegnazione delle ore e, in mancanza, alla fine dell’anno scolastico. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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