Obbligo del giudice amministrativo di nominare il commissario ad acta in caso di inottemperanza alla sentenza del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3128 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., deve dichiarare l’inottemperanza dell’Amministrazione quando questa non abbia dedotto di aver adempiuto al giudicato del giudice ordinario, ancorché la sentenza sia passata in giudicato. Il ricorso è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. In caso di perdurante inottemperanza, va nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, cui non spetta alcun compenso per lo svolgimento di funzioni commissariali rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Varese, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un importo complessivo di 2.500,00 euro. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Non avendo l’Amministrazione provveduto all’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre circostanze ostative.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria è sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto al giudicato. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratte le eventuali erogazioni medio tempore effettuate.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza della creditrice, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, con obbligo di provvedere entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico.
Quanto al compenso del commissario, il collegio ha escluso che sia dovuto alcunché, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, rientranti nei suoi compiti istituzionali.
In materia di spese, il TAR ha applicato il principio della soccombenza, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite nella misura di 800,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della controversia, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
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Nota della Redazione
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