Ottemperanza carta docente: obbligo conformativo e commissario ad acta (TAR Campania n. 4887 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e impone all’Amministrazione l’obbligo di conformarsi al decisum, facendo conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza legittima il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., con conseguente ordine di esecuzione entro sessanta giorni, nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali dalla scadenza del termine all’adempimento spontaneo o a quello del commissario.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditar loro, sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuna delle annualità indicate nella sentenza. Il giudicato, non impugnato, era stato notificato in data 27.06.2025 ai fini dell’esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non aveva tuttavia proceduto al pagamento. Le ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza. In primo luogo, la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio, che obbliga l’Amministrazione a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, senza che residui alcun margine di discrezionalità amministrativa.
La Corte ha inoltre verificato il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’assenza di qualsivoglia esecuzione del dettato giudiziale da parte dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del Ministero per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, che si insedierà su istanza della parte ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il principio richiamato da Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la Corte l’ha accolta nei limiti e nei termini precisati in motivazione, determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo ovvero quello dell’esecuzione effettuata dal commissario ad acta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il giudice ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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