Divieto di cumulo tra Conto Energia e Tremonti Ambiente e decadenza dagli (TAR Lazio n. 977 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per gli impianti fotovoltaici e l’agevolazione fiscale c.d. Tremonti Ambiente deriva dalle norme vigenti al momento dell’ammissione al beneficio e non è stato introdotto dall’art. 36 d.l. n. 124/2019. L’elencazione dei benefici cumulabili contenuta nei decreti ministeriali sui Conti Energia ha natura tassativa e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il GSE esercita, nell’accertare la mancanza ab origine dei requisiti, un potere di decadenza vincolata, riconducibile all’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, con conseguente recupero delle somme indebitamente percepite. Il beneficiario che non si sia avvalso della facoltà di sanatoria prevista dall’art. 36 d.l. n. 124/2019, nei termini e con le modalità ivi stabiliti, è soggetto a decadenza integrale dagli incentivi e non a una mera decurtazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia nel marzo 2012. In concomitanza aveva fruito dell’agevolazione fiscale c.d. Tremonti Ambiente, prevista dall’art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000, senza riversare le somme risparmiate.
Nel dicembre 2021 il GSE avviava il procedimento di annullamento in autotutela dell’ammissione; nel novembre 2022 disponeva la decadenza e la risoluzione della convenzione, intimando la restituzione di euro 235.754,00. La società impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dei principi di autotutela, proporzionalità e legittimo affidamento, l’insussistenza del potere sanzionatorio e l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 36 d.l. n. 124/2019. Chiedeva inoltre l’applicazione della sopravvenuta legge n. 182/2025, che consente di mantenere gli incentivi mediante compensazione o decurtazione del 5 per cento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dei Conti Energia e osserva che l’art. 2, comma 152, legge n. 244/2007 e l’art. 26 d.lgs. n. 28/2011 pongono il divieto di cumulo come regola generale, derogabile solo nei casi espressamente previsti. Il D.M. 5 maggio 2011, applicabile all’impianto, elenca in modo tassativo i benefici cumulabili e tra essi non figura la Tremonti Ambiente.
Pertanto, già al momento dell’ammissione, la non spettanza dei due regimi agevolativi era chiara. Gli atti successivi del Ministero e del GSE hanno natura meramente ricognitiva e non sono autonomamente lesivi. La Corte richiama Cons. Stato n. 7830/2023 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, n. 18585/2024), che confermano l’impossibilità del cumulo per il Terzo, Quarto e Quinto Conto Energia, salvo il pagamento dell’imposta non versata.
Quanto al potere esercitato, il TAR qualifica l’atto del GSE come espressione di decadenza vincolata, riconducibile all’art. 42 d.lgs. n. 28/2011. Il riferimento all’autotutela contenuto nel provvedimento non è vincolante, dovendosi valutare la sostanza del potere. L’interesse pubblico al recupero è in re ipsa e non è configurabile alcun affidamento, poiché il procedimento era stato avviato nel 2018 e il legislatore aveva offerto uno strumento di sanatoria.
Sul termine di 18 mesi, il Collegio rileva che esso decorre dal 31 dicembre 2020, data differita dalla legge n. 157/2019 per la comunicazione di cui all’art. 36 d.l. n. 124/2019; l’adozione del novembre 2022 è dunque tempestiva. La decadenza integrale è conseguenza necessaria della mancata adesione alla sanatoria, poiché l’art. 36, comma 2 subordina il mantenimento delle tariffe all’effettivo pagamento.
Le questioni di legittimità costituzionale e comunitaria sono dichiarate irrilevanti: la non cumulabilità deriva da norme previgenti e la ricorrente non ha fatto applicazione dell’art. 36. La legge n. 182/2025 non è applicabile, richiedendo un’istanza autonoma al GSE. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.