Ammonimento questore per violenza domestica senza prova piena penale (TAR Campania n. 4326 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del questore per i reati commessi nell’ambito di violenza domestica ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 si fonda su un piano diverso e anticipato rispetto all’accertamento penale. La sua adozione non richiede la prova piena della responsabilità dell’ammonito, ma un quadro indiziario da cui desumere, con sufficiente attendibilità e secondo una logica probabilistica, l’esistenza di condotte persecutorie o minacciose. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o alla palese irragionevolezza, illogicità o al travisamento dei fatti. La circostanza che la persona offesa abbia tenuto condotte aggressive o offensive non esclude la sussistenza dei presupposti per l’ammonimento dell’altro soggetto, potendo tali condotte costituire reazione alla situazione di violenza subita.
Il Fatto
In data 5 aprile 2024 il Questore di Napoli adottava un provvedimento di ammonimento nei confronti del ricorrente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a non porre in essere atti di violenza ai danni della ex compagna. Il provvedimento, emesso in applicazione dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 e dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, muoveva dall’informativa del Commissariato di P.S. da cui emergevano aggressioni verbali e fisiche, condotte persecutorie e intimidatorie.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per l’ammonimento e lamentando la mancata valutazione del quadro familiare complesso, caratterizzato da numerose querele sporte nei confronti della ex compagna e del suo compagno. Il Ministero dell’Interno resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la natura dell’istituto: l’ammonimento opera su un piano preventivo e anticipato rispetto all’accertamento penale. Non occorrono prove piene della responsabilità dell’ammonito, essendo sufficiente un quadro indiziario da cui emerga, secondo una logica probabilistica, l’esistenza di comportamenti persecutori o minacciosi che possano degenerare in condotte costituenti reato. La valutazione del questore è discrezionale e sindacabile solo per manifesta insussistenza dei presupposti, irragionevolezza o travisamento.
La sentenza ritiene infondate le censure del ricorrente. L’esame degli atti di causa, in particolare i numerosi verbali di denuncia-querela prodotti dall’Amministrazione, denota un quadro fattuale connotato da ripetute aggressioni, talune con esiti di lesioni. Dalla documentazione emerge che la vittima teme per la propria incolumità, risulta “logorata psicologicamente”, dichiara di essere perseguitata telefonicamente e pedinata, e segue un percorso psicologico per donne vittime di violenza. Lo stato d’ansia e il cambiamento delle abitudini di vita sono oggetto del verbale di s.i.t. agli atti.
Quanto alle querele presentate dal ricorrente contro la ex compagna, il Collegio richiama il principio per cui le condotte offensive e aggressive della vittima non escludono la violenza domestica reiterata, potendo costituire “campanelli d’allarme” o reazione alla situazione subita. In presenza di aggressioni reciproche, anche solo verbali, non vengono meno i presupposti per l’ammonimento a tutela dell’altro soggetto. La situazione di conflittualità non avrebbe potuto alterare la valutazione del rischio di reiterazione di comportamenti violenti, presupposto essenziale della misura.
Il ricorso è respinto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e con nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.