L’ottemperanza non si estende al difensore antistatario non ricorrente (TAR Campania n. 4885 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato deve essere limitato al dispositivo che forma oggetto del titolo azionato dal ricorrente e non può estendersi alla parte relativa alle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario che non abbia proposto il ricorso. Il difensore, quale titolare di un autonomo titolo di credito distinto dalla posizione del proprio assistito, è legittimato a far valere il proprio diritto solo mediante un’azione separata. La nomina del Commissario ad acta presuppone l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Avellino, sezione Lavoro, era stato riconosciuto al ricorrente il diritto di usufruire della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio per l’importo di euro 2.500,00 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.150,00 con attribuzione al difensore antistatario. In mancanza di adempimento spontaneo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’Amministrazione, non avendo dato prova dell’adempimento, è stata destinataria dell’ordine di esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

La pronuncia, tuttavia, ha delimitato l’oggetto dell’ordine, escludendo la parte del dispositivo relativa alle spese di lite. La ragione risiede nella circostanza che il ricorso per ottemperanza non era stato proposto anche dal difensore antistatario, il quale risulta titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. La giurisprudenza di legittimità richiamata (ex multis, Cass. civ. Sez. III, n. 27041 del 2008) esclude che il difensore possa giovarsi dell’azione esperita dal solo assistito per ottenere il pagamento delle proprie spese.

Il Tribunale ha quindi nominato il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega all’interno della Struttura, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale, determinato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, hanno seguito la soccombenza con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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