Nomina del commissario ad acta per l’inerzia della P.A. dopo il giudicato sul silenzio (TAR Basilicata n. 108 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., non esaurisce la tutela del ricorrente allorché l’Amministrazione rimanga inerte anche dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per provvedere. In tale evenienza, su istanza di parte, è legittima la nomina del commissario ad acta, il quale subentra all’Amministrazione inadempiente nell’adozione dell’atto dovuto, previa verifica dell’attività eventualmente già espletata. La nomina prescinde dall’accertamento di un comportamento colpevole dell’Amministrazione e costituisce lo strumento per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, assicurando la conclusione del procedimento amministrativo attraverso un organo che agisce in sostituzione dell’ente rimasto inerte. L’istituto realizza la sintesi tra il principio di legalità e l’esigenza di dare concreta esecuzione al giudicato, senza che rilevino le peculiarità dell’iter procedimentale sotteso o lo stato di avanzamento dello stesso.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato, in data 29 marzo 2024, un’istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica volta al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento unico autorizzativo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico.
A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, la società aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., accolto da questo Tribunale con sentenza n. 376 del 23 giugno 2025, che aveva ordinato ai Ministeri intimati di provvedere espressamente sull’istanza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, la ricorrente ha depositato in data 24 febbraio 2026 un’istanza per la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che il termine di centoventi giorni assegnato ai Ministeri intimati per provvedere sull’istanza era infruttuosamente decorso, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione all’ordine contenuto nella sentenza n. 376 del 2025. Tale accertamento ha integrato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
La nomina è stata disposta nella persona del dirigente preposto al Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previa verifica dell’attività eventualmente già espletata. Tale previsione risponde all’esigenza di evitare duplicazioni di attività e di coordinare l’intervento sostitutivo con le iniziative che l’Amministrazione possa avere già intrapreso.
La scelta del soggetto nominato è caduta su una figura interna all’Amministrazione inadempiente, in coerenza con la natura dell’attività da compiere, che richiede specifiche competenze tecniche in materia di valutazione ambientale e di autorizzazione di impianti energetici. L’opzione per un organo dell’Amministrazione, anziché per un soggetto esterno, garantisce la continuità con l’istruttoria già svolta e la conoscenza degli atti del procedimento.
Quanto alle spese della fase, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione delle peculiarità della questione e dell’avanzato stato di definizione del sotteso iter procedimentale, come emerso dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente. La decisione sul punto riflette la valutazione della particolarità della vicenda, che ha visto un parziale svolgimento dell’attività procedimentale pur nell’inerzia formale sull’istanza.
Il Tribunale ha infine disposto che la segreteria provveda alle conseguenti comunicazioni, dando così attuazione al principio del contraddittorio e assicurando alle parti la conoscenza della decisione assunta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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