Il sopravvenuto provvedimento converte il rito camerale del silenzio in rito ordinario (TAR Lombardia n. 3719 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio avviato con il rito speciale avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione prosegue con il rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm. allorché, medio tempore, l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di riscontro all’istanza. Tale sopravvenienza, se impugnata con motivi aggiunti, determina la conversione del rito, senza che occorra una declaratoria di cessazione della materia del contendere, e comporta il passaggio del giudizio dalla fase camerale a quella ordinaria.
Il Fatto
Il ricorrente, un Comune, aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento formatosi sulla propria istanza di finanziamento regionale, presentata ai sensi dell’art. 17-bis della l.r. 26/2003 e della delibera di Giunta regionale n. XI/4486 del 29.03.2021. L’istanza era stata sospesa e successivamente integrata da comunicazioni della Regione. In pendenza del giudizio, la Regione ha adottato un provvedimento espresso di riscontro all’istanza, che il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti, presentando istanza cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’adozione del provvedimento espresso sopravvenuto, l’oggetto del contendere si è ampliato e modificato. La nuova determinazione regionale, intervenuta medio tempore, viene infatti impugnata con motivi aggiunti e costituisce il nuovo atto lesivo da valutare. Tale circostanza incide sulla natura del giudizio, che non può più svolgersi con le forme speciali del rito sul silenzio, incentrato sull’accertamento dell’obbligo di provvedere e sull’eventuale nomina di un commissario ad acta.
Il Tribunale ha quindi applicato la regola processuale dettata dall’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., in forza della quale, quando l’amministrazione provvede in corso di giudizio, il ricorso può essere impugnato con motivi aggiunti e il giudizio prosegue secondo il rito ordinario. La norma codifica il principio per cui la sopravvenienza del provvedimento espresso sull’istanza non rende improcedibile il ricorso, ma determina la conversione del rito da speciale a ordinario, con la conseguente prosecuzione del giudizio innanzi al medesimo organo giurisdizionale per la verifica di legittimità dell’atto sopravvenuto.
Il Collegio ha precisato che l’intero giudizio — comprensivo dei motivi aggiunti — prosegue con il rito ordinario, con la discussione dell’istanza cautelare fissata alla camera di consiglio. Ha quindi dato atto della conversione del rito, rimettendo la decisione sulle spese al definitivo, senza statuire sulla fondatezza delle domande, riservate alla successiva trattazione nel merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.