Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato dimezzata ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Liguria n. 993 del 01.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, diminuiti fino alla metà e comunque calibrati sull’impegno professionale effettivamente profuso. Qualora il giudizio si sia concluso con sentenza che abbia compensato le spese tra le parti, la liquidazione resta comunque possibile in favore del difensore, atteso che il diritto al compenso trova la sua fonte nel provvedimento di ammissione e non nella soccombenza della controparte. Tuttavia, per effetto del richiamo operato dall’art. 130 del medesimo decreto al patrocinio nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore devono essere dimezzati, con conseguente riduzione dell’importo liquidabile rispetto ai parametri ordinari.

Il Fatto

La controversia traeva origine dal provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore ricorrente. Avverso tale atto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, chiedendone l’annullamento, e veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente commissione. Il giudizio si concludeva con sentenza di accoglimento del ricorso, con spese integralmente compensate tra le parti. A definizione del giudizio, il difensore del ricorrente presentava istanza per l’emissione del decreto di pagamento degli onorari e delle spese per l’attività svolta, ai sensi della disciplina sul gratuito patrocinio.

La Motivazione del Collegio

Il TAR Liguria, investito dell’istanza di liquidazione, ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, individuato nell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, il quale affida all’Autorità giudiziaria il compito di liquidare l’onorario e le spese al difensore entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con possibilità di riduzione fino alla metà e con riguardo all’impegno professionale dimostrato. Il Collegio ha quindi richiamato il successivo art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che, con specifico riferimento al patrocinio nel processo amministrativo, introduce una regola di dimidiazione dei compensi, imponendo al giudice di ridurre della metà le somme che sarebbero altrimenti liquidabili secondo i parametri ordinari.

Nella specie, il Collegio ha ritenuto che la natura della controversia e l’impegno professionale richiesto, comprensivo anche della fase cautelare, giustificassero la liquidazione in favore del difensore della somma complessiva di euro 1.800,00, a titolo di onorari, diritti e spese per l’intero grado di giudizio. Tale importo è stato determinato già al netto della riduzione prevista dall’art. 130 citato, come si evince dal richiamo alla portata complessiva della liquidazione, comprensiva di tutte le fasi processuali e delle voci di cui si compone il compenso professionale. Il Collegio ha infine precisato che la somma va maggiorata delle spese generali (15%), del contributo alla Cassa avvocati e dell’IVA, quest’ultima dovuta solo se prevista dal regime fiscale del difensore, e ha disposto la comunicazione del decreto alla parte istante.

Con riferimento alla tutela della riservatezza, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, disponendo l’anonimizzazione dei dati identificativi dei soggetti interessati in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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