Ottemperanza per giudicato sulla carta docente riconosciuta anche senza fruizione (TAR Campania n. 4343 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il mancato rispetto del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio economico — nella specie, la carta elettronica del docente — non esime l’amministrazione dall’obbligo di erogarne il controvalore pecuniario, con gli interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. L’inerzia dell’amministrazione non può giovarle nel sottrarsi all’adempimento. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza, con il compito di porre in essere tutte le iniziative necessarie per il pagamento, non costituendo la mancanza di fondi un legittimo impedimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, dal 2018/2019 al 2021/2022. La sentenza, non impugnata dall’amministrazione, era passata in giudicato. L’istante, premessa l’infruttuosità della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedeva la condanna dell’amministrazione al pagamento, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ravvisando il rispetto del termine per l’azione di ottemperanza di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e delle disposizioni di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda risultava ritualmente notificata e, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, sussisteva l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

Quanto alla natura dell’obbligazione, il Collegio ha valorizzato la circostanza che, decorso il termine fissato nella sentenza per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e del fatto che il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile alla parte ricorrente ma alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dalla propria inerzia.

Il Collegio ha accolto la domanda di nomina del commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Il commissario è tenuto ad allocare la somma in bilancio e ad espletare le fasi di spesa, restando escluso che la carenza di fondi possa legittimamente impedire l’esecuzione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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