Rinuncia irrituale e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 369 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non rispetti le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. è irrituale e non può dar luogo a una pronuncia di estinzione del giudizio. La mancata notifica alla controparte, almeno dieci giorni prima dell’udienza, preclude l’efficacia dell’atto abdicativo. Tuttavia, la rinuncia irrituale costituisce comunque argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibile compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del settore scolastico, agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza della sentenza n. 2476/2023 del Tribunale di Taranto, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto. L’Amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
In data successiva, la ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso. All’udienza camerale, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità della rinuncia depositata dalla ricorrente, rilevando come la stessa non fosse stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza, in violazione dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Tale difetto ha determinato l’irritualità dell’atto, con la conseguente impossibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Tuttavia, il giudice ha precisato che la rinuncia, ancorché irrituale, non è priva di effetti sul piano processuale. Essa, infatti, rappresenta un indice rivelatore della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione del giudizio. In applicazione dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., tale circostanza può essere valutata come argomento di prova.
Sulla base di tale presupposto, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando un orientamento giurisprudenziale costante e recente.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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