Il sequestro penale non sospende l’ordine di demolizione (TAR Liguria n. 896 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale su un manufatto abusivo non determina la nullità né l’invalidità dell’ordine di demolizione, ma incide solo sulla sua eseguibilità, con esonero del destinatario dalla sanzione per mancata ottemperanza fino a quando la misura cautelare è efficace. Gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, con un obbligo reale del proprietario dell’area a prescindere dalla sua qualità di autore dell’abuso; il profilo soggettivo del proprietario incolpevole rileva solo per escludere l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. L’adozione di ordinanze demolitorie separate per ciascuna proprietà attraversata dal medesimo abuso è legittima, non sussistendo un obbligo di provvedere unitariamente.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno collocato in area collinare difficilmente accessibile ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un tratto di viabilità abusiva e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. L’opera sarebbe stata realizzata, ad insaputa del proprietario, da un terzo, circostanza che il ricorrente aveva fatto valere in sede procedimentale. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento e del comportamento dell’Amministrazione.
Avverso l’ordinanza demolitoria sono stati dedotti tre motivi di ricorso: la nullità dell’atto per la pendenza di un sequestro penale preventivo sulle aree; il difetto di istruttoria e di motivazione, con violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, invocando la giurisprudenza sul proprietario incolpevole; la violazione dei principi di buona fede e buon andamento per avere il Comune adottato provvedimenti separati nei confronti dei vari proprietari dei terreni attraversati dalla strada.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso il primo motivo di ricorso, affermando che il sequestro penale costituisce una misura cautelare che impedisce solo temporaneamente l’esecuzione del ripristino, con esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, senza tuttavia comportare la nullità o l’invalidità dell’ingiunzione demolitoria. La misura cautelare reale non rappresenta un impedimento assoluto all’attuazione dell’ordine, perché il destinatario può ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen. e quindi ottemperare alla demolizione.
Sul secondo motivo, la sentenza richiama la giurisprudenza granitica secondo cui gli abusi edilizi configurano illeciti permanenti, sanzionati in via ripristinatoria a prescindere dall’accertamento del dolo, della colpa o della buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell’illecito. L’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso, sicché l’ordinanza può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario anche se non autore dell’opera. Il profilo soggettivo del proprietario incolpevole assume rilievo soltanto per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area interessata dall’abuso in caso di inottemperanza.
Il Collegio ha comunque precisato che, anche accedendo alla tesi delle pronunce invocate dal ricorrente, questi non ha dimostrato di avere posto in essere tutte le iniziative idonee a rendere palese la sua estraneità all’abuso e a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi. Il terzo motivo è stato respinto perché l’adozione di provvedimenti relativi alle singole aree interessate è legittima e rispettosa delle singole posizioni soggettive, potendo ciascun destinatario contestare l’atto valorizzando le peculiarità della propria situazione.
La domanda di annullamento è stata pertanto disattesa e, per l’effetto, il Collegio ha rigettato anche l’istanza risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno. La particolarità della vicenda ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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