Nomina commissario e ottemperanza per la carta docente (TAR Campania n. 4344 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è lo strumento processuale per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al titolo esecutivo nel termine fissato dal giudice, e l’eventuale decorso del termine per la fruizione del beneficio riconosciuto non la esonera dall’obbligo, dovendo essa provvedere all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e la riconducibilità dell’inerzia alla propria condotta omissiva. In caso di perdurante inerzia, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provveda all’allocazione delle somme in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento. La mancanza di fondi di bilancio non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico della c.d. “carta elettronica del docente”, per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di 500,00 euro annui per l’anno scolastico 2024/2025. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata dall’amministrazione.

A seguito dell’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. e dell’art. 87, comma 2, lett. d) e 3, c.p.a., nonché l’avvenuta notifica della sentenza ottemperanda e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Accertata la mancata prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Con specifico riferimento al decorso del termine biennale per la fruizione del beneficio, il TAR ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e dell’imputabilità dell’inerzia alla stessa amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno omissivo.

Il Collegio ha inoltre ritenuto di nominare d’ufficio sin da ora un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione delle somme in bilancio e all’espletamento di tutte le fasi della spesa, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancata disponibilità di cassa non possono impedire l’esecuzione del giudicato.

La domanda di condanna al pagamento delle astreintes è stata invece respinta, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in 500,00 euro, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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