Ottemperanza per carta docente del supplente con penalità di mora (TAR Campania n. 4309 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la mancata impugnazione della sentenza da ottemperare e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso volto ad ottenere l’esecuzione del giudicato. L’ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze deve essere assistito dalla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali. Il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile, ha diritto al compenso liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio economico della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza, una volta passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata tuttavia eseguita dall’Amministrazione.
La ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, avuto riguardo alla certificazione di cancelleria attestante la mancata impugnazione della sentenza e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni.
Con riferimento alla nomina del commissario ad acta, il Tribunale ha precisato che il relativo munus è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere né rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Il Collegio ha infine accolto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, ovvero sino alla scadenza del termine concesso per adempiere.
Nota della Redazione
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