Reimpiego per situazioni di particolare gravità: istituto eccezionale e discrezionalità amplissima dell’Amministrazione militare (TAR Sardegna n. 683 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto del reimpiego per situazioni di particolare gravità previsto dalla Direttiva P-001 – Ed. 2021 ha natura eccezionale e residuale, configurandosi come valvola di chiusura del sistema per intercettare situazioni particolarissime non prevedibili normativamente ex ante. La relativa valutazione è rimessa all’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione militare, frutto di un delicato bilanciamento tra interessi pubblici e privati, ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei ristretti limiti dell’eccesso di potere per manifesta abnormità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto. I bisogni personali e familiari del militare restano comunque subordinati, in ragione dello status rivestito, alla cura dell’interesse pubblico affidato all’ente di appartenenza. Il procedimento non è ad istanza di parte ma ad impulso d’ufficio, e la proposta del Comandante di Corpo costituisce mera sollecitazione che non vincola il potere decisorio dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, Sottufficiale dell’Esercito Italiano in servizio presso una sede lontana dalla residenza familiare, vedeva rigettata la proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità formulata ai sensi della Direttiva P-001 – Ed. 2021 dal proprio Comandante di Corpo. L’istanza era motivata dalla grave patologia oncologica diagnosticata alla coniuge, riconosciuta invalida al 100% ai sensi della L. 118/71 e in condizione di handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/92, nonché dalla presenza di due figli minori e dall’esigenza di assistenza continuativa.
L’Amministrazione della Difesa, nel diniego, escludeva la sussistenza dei presupposti di particolare gravità e rappresentava l’impossibilità di una diversa collocazione organica del militare, prospettando il ricorso a strumenti ordinari come l’assegnazione temporanea per gravi e contingenti motivi familiari. Avverso tale provvedimento il militare proponeva ricorso al TAR deducendo violazione della direttiva, difetto d’istruttoria, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei presupposti di fatto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, definendo la causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha preliminarmente ricostruito la natura dell’istituto del reimpiego per situazioni di particolare gravità, richiamando il costante indirizzo del Consiglio di Stato, sez. II, secondo cui si tratta di fattispecie atipica e residuale rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile nei ristretti limiti dell’eccesso di potere. La Corte ha evidenziato come il carattere eccezionale dell’istituto ne imponga una applicazione limitata ai soli casi in cui le circostanze concrete rendano il trasferimento extra ordinem l’unica modalità risolutiva, senza ingenerare disparità di trattamento rispetto ad altri militari che versano in situazioni personali non dissimili.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la valutazione dell’Amministrazione non fosse affetta da irragionevolezza: la condizione della coniuge, pur grave, non risultava caratterizzata dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani, come emergente dal certificato d’invalidità INPS che escludeva il requisito per l’indennità di accompagnamento e attestava una capacità residua utilizzabile in mansioni compatibili. Tale elemento differenziava la fattispecie dal precedente richiamato dal ricorrente, nel quale l’Amministrazione aveva invece manifestato disponibilità al reimpiego, contraddicendo il proprio diniego.
Quanto alla dedotta contraddittorietà tra la proposta del Comandante e il rigetto da parte del DIPE, il Tribunale ha chiarito che il procedimento è ad impulso d’ufficio e che la proposta del Comandante costituisce mera fase istruttoria pre-procedimentale, non vincolante per l’Amministrazione, cui non può pertanto imporsi un onere motivazionale di confutazione analitica delle ragioni del proponente. Le esigenze organizzative addotte, relative alla saturazione della posizione organica di “assistente tecnico del genio” nella sede richiesta e alla non ripianabilità della vacanza, sono state ritenute idonee a sorreggere il diniego, non potendosi pretendere l’impiego in mansioni diverse da quelle proprie della branca funzionale posseduta.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda fattuale e della natura del potere esercitato.
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Nota della Redazione
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