Autocertificazione del titolo nel concorso docenti esonera dall’allegazione (TAR Campania n. 3878 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, la dichiarazione resa in domanda dal candidato ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e non richiede l’allegazione del titolo dichiarato. La stazione appaltante non può subordinare l’attribuzione del punteggio all’esibizione materiale del diploma o del master, essendo sufficiente la sola dichiarazione resa nella domanda, salve le verifiche successive sulla genuinità di quanto dichiarato. La previsione della lex specialis che impone al candidato di dichiarare sotto la propria responsabilità i titoli valutabili conferma il meccanismo autocertificatorio. Integra violazione di legge il provvedimento che escluda dal punteggio il titolo dichiarato per la sola ragione della mancata allegazione documentale.

Il Fatto

La ricorrente, candidata al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado”, presentava domanda nella quale dichiarava, tra i titoli valutabili, il conseguimento di un master universitario di secondo livello. La Commissione giudicatrice riteneva il titolo “non esibito” e non attribuiva il punteggio di 1,25 punti correlato al criterio di cui al punto B.4.13 dell’allegato B al D.M. n. 205/2023.

La candidata impugnava quindi il decreto di approvazione della graduatoria di merito, deducendo la sufficienza dell’autocertificazione, il riconoscimento del medesimo titolo per la diversa classe di concorso e l’omessa attivazione del soccorso istruttorio. Il ricorso, inizialmente proposto davanti a diverso TAR e dichiarato incompetente, era riassunto davanti al giudice campano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando che in atti è provata l’assunzione di candidati risultati idonei con punteggio inferiore a quello rivendicato dalla ricorrente. Il ricorso è pertanto ammissibile, sussistendo l’interesse concreto all’impugnazione.

Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo applicabile. Il modulo di domanda richiama espressamente il d.P.R. n. 445/2000 e prevede che i dati riportati assumano valore di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46. La lex specialis di concorso, all’art. 10, comma 5, del D.D. n. 2575 del 06.12.2023, prescrive che il candidato dichiari sotto la propria responsabilità i titoli valutabili di cui all’allegato B.

Nel riquadro dedicato ai titoli di cui al punto B.4.13.2, la ricorrente aveva dichiarato il conseguimento del master universitario di secondo livello. Tale dichiarazione è conforme tanto al bando quanto all’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, che annovera tra i fatti comprovabili con dichiarazione sostitutiva il titolo di studio e il titolo di specializzazione.

Ne consegue, secondo il Tribunale, che nessun onere aggiuntivo era richiesto alla candidata e che l’allegazione materiale del titolo non costituiva condizione per l’attribuzione del punteggio. La dichiarazione in domanda è del tutto equivalente e sostitutiva dell’esibizione del titolo, salve le verifiche successive sulla genuinità.

Il Collegio valorizza inoltre il profilo di contraddittorietà dell’azione amministrativa: il medesimo titolo era stato riconosciuto alla ricorrente per la diversa classe di concorso A017. Il ricorso è quindi accolto per violazione degli artt. 45 e 46 d.P.R. n. 445/2000 e della stessa lex specialis, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non hanno riconosciuto il punteggio, con ogni conseguenza sui provvedimenti successivi. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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