Rinuncia all’istanza cautelare e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 101 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata in udienza dal difensore della parte ricorrente, determina l’obbligo per il giudice amministrativo di prenderne atto, senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia. La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta dal collegio in ragione della natura e della peculiarità della controversia, anche a seguito della sopravvenuta rinuncia, non essendo ravvisabile una soccombenza virtuale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla procedura di designazione, da parte del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Sperimentale Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Il ricorrente impugnava gli atti del procedimento, tra cui la determinazione dirigenziale di riapertura dei termini dell’avviso e il nuovo avviso pubblicato sul BURAT, deducendo plurimi vizi di legittimità. Con motivi aggiunti, la parte ricorrente estendeva l’impugnazione al decreto di designazione del componente e agli atti conseguenziali, chiedendo la sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti gravati.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia all’istanza cautelare, rappresentando l’esigenza di valutare l’impugnazione, con ulteriori motivi aggiunti, del decreto con cui il Presidente della Giunta Regionale aveva nominato l’intero Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Il Collegio ha dato atto della sopravvenuta rinuncia, la quale esaurisce il thema decidendum della fase incidentale, rendendo non necessaria una pronuncia sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della misura richiesta. La rilevanza della scelta processuale è stata valutata in considerazione della peculiarità della controversia, che concerne la composizione di un organo collegiale e la cui definizione richiede una visione complessiva degli atti del procedimento di nomina.
In relazione alle spese della fase cautelare, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, ravvisandone i presupposti nella natura e nelle caratteristiche della controversia. Tale statuizione prescinde dalla fondatezza delle censure proposte e riflette la particolare vicenda processuale, conclusasi non con una pronuncia di merito ma con una rinuncia all’incidentale cautelare.
L’ordinanza è stata dichiarata esecutiva dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà alla comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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