Esecuzione del giudicato sulla Carta Docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 3164 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto all’attribuzione della Carta Docente esplica nei confronti dell’Amministrazione un immediato valore conformativo-ordinatorio, onde il precetto non si esaurisce nella statuizione accertativa, ma impone di far conseguire concretamente alla parte l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione, è legittima l’azione di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta e, ove richiesto, condanna la parte pubblica al pagamento di una penalità di mora che, secondo l’orientamento del Tribunale, è liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta Docente per cinque anni scolastici. La pronuncia, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, con attestazione della cancelleria.

Decorso il termine dilatorio senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria soltanto formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione degli effetti della sentenza civile. Il decisum del giudice ordinario ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarvisi, dovendosi identificare il contenuto dell’obbligo proprio nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto in sede civile.

Il Collegio verifica poi i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato prova di alcuna esecuzione.

Su tali basi il ricorso è accolto e viene ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Il Tribunale si pronuncia anche sull’inerzia futura. Qualora l’Amministrazione non provveda nel termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore della competente direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione. Viene inoltre accolta la richiesta di penalità di mora: in conformità all’orientamento del Tribunale, essa è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrendo dalla comunicazione della sentenza sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario, secondo il richiamo alla giurisprudenza amministrativa citata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del difensore antistatario; è ordinata la restituzione del contributo unificato nella misura versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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