Natura programmatoria della revisione della pianta organica delle farmacie e insussistenza del fumus del periculum (TAR Calabria n. 467 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie e di riperimetrazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche ha natura programmatoria, sicché è inidoneo a generare di per sé il pericolo di un danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione nel merito del ricorso. Lo spostamento delle sedi farmaceutiche, conseguente alla nuova pianta organica, non discende direttamente dall’atto di programmazione ma richiede il successivo adozione di provvedimenti autorizzativi, avverso i quali gli interessati possono attivare adeguata tutela, anche cautelare. Ne consegue il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato per insussistenza del requisito del periculum in mora.
Il Fatto
Alcuni titolari di farmacie ubicate nel territorio comunale impugnavano la deliberazione della Giunta Comunale recante la revisione della pianta organica delle farmacie e la riperimetrazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, ai sensi della legge n. 475/1968, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. I ricorrenti contestavano la legittimità del nuovo assetto pianificatorio, che avrebbe comportato lo spostamento delle rispettive sedi farmaceutiche, e deducevano il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall’immediata esecutività della delibera impugnata. Si costituivano in giudizio il Comune e una delle farmacie controinteressate, contestando la fondatezza delle ragioni avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, esaminata l’istanza cautelare, ne ha rilevato l’infondatezza sotto il profilo del periculum in mora. Il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato ha natura programmatoria, in quanto si limita a ridefinire la distribuzione territoriale delle sedi farmaceutiche senza incidere direttamente e immediatamente sulle posizioni giuridiche dei singoli titolari. L’atto di pianificazione, infatti, non dispone di per sé alcun effetto conformativo sulle farmacie esistenti, ma costituisce il presupposto per l’adozione di successivi atti applicativi.
Quanto allo spostamento delle sedi delle farmacie dislocate sul territorio, il Tribunale ha evidenziato che esso non è effetto automatico della nuova pianta organica, ma passa necessariamente attraverso l’adozione di provvedimenti autorizzativi di carattere individuale. È solo avverso tali atti, direttamente lesivi della sfera giuridica dei titolari, che potrà essere attivata adeguata tutela giurisdizionale, anche in via cautelare. In questa prospettiva, il rischio di un danno grave e irreparabile prospettato dai ricorrenti si configura come meramente eventuale e differito, non riconducibile all’efficacia immediata della delibera di revisione.
Il Collegio ha pertanto ritenuto insussistente il requisito del pericolo nell’attesa della definizione del giudizio di merito, rigettando la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento che distingue tra atti di pianificazione e atti applicativi, riservando la tutela cautelare ai soli provvedimenti che producano una lesione attuale e concreta della posizione giuridica del ricorrente, e non a quelli che richiedono ulteriori passaggi procedimentali per esplicare i propri effetti.
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Nota della Redazione
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