Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 3017 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. sussistono quando il titolo azionato sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio dalla notificazione della sentenza. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega. La penalità di mora, per la sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del Commissario o al soddisfo, se anteriore.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con emissione del relativo buono di importo pari a € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Dedotta l’inottemperanza, la ricorrente chiede che il TAR ordini l’esecuzione del titolo mediante erogazione del bonus, con nomina di un Commissario ad acta e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora. Il Ministero si costituisce con memoria di stile e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. alla luce della documentazione in atti. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta attestato da apposita certificazione di cancelleria, mentre la notifica del titolo presso la sede reale dell’ente è avvenuta in data 20 gennaio 2025.

Assume rilievo l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Su tali basi il ricorso è fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Per il caso di ulteriore inottemperanza, designa sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che su istanza di parte darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni e a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Collegio riconosce altresì i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora, non emergendo valide ragioni ostative. Il parametro è individuato nell’interesse legale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. Quanto alla decorrenza, si precisa che le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del Commissario o al soddisfo, se anteriore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il compenso del Commissario è determinato in € 500,00, a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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