Sostituzione del commissario ad acta inottemperante per inerzia dell’ente (TAR Molise n. 311 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta che non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza, mantenendo una condotta omissiva non giustificata, può essere dichiarato decaduto dall’ufficio di ausiliario del giudice e sostituito d’ufficio. La sostituzione può essere disposta anche ratione muneris, individuando il soggetto più idoneo a garantire l’effettiva esecuzione del giudicato, quale il Prefetto territorialmente competente, con facoltà di delega a un funzionario del proprio ufficio. Le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente solo con l’istanza di sostituzione, in assenza di notifica alla controparte, sono irrituali e non possono essere esaminate nel medesimo sub-procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, creditrice del Comune di Castellino del Biferno in forza di un decreto ingiuntivo confermato in sede di merito e passato in giudicato, aveva ottenuto da questo Tribunale, con la sentenza n. 63 del 2.02.2026, l’ordine all’ente di provvedere al pagamento delle somme dovute entro 75 giorni, con nomina ratione muneris del Segretario comunale quale commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Ritenendo che l’ente non avesse ottemperato e che il commissario ad acta non si fosse attivato nonostante le richieste, la ricorrente ha proposto istanza di sostituzione del commissario, chiedendo altresì la condanna al risarcimento del danno, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che né il Comune né il commissario ad acta avevano fornito alcun elemento conoscitivo sulle attività poste in essere per dare esecuzione alla sentenza n. 63/2026. La mancata prova di un’attività satisfattiva, unita alla persistente inerzia del commissario incaricato, ha integrato gli estremi della condotta omissiva idonea a giustificarne la decadenza dall’ufficio di ausiliario del giudice.
Il Collegio ha quindi disposto la sostituzione, individuando il nuovo commissario ad acta nella persona del Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un funzionario di adeguata professionalità, fissando il termine di 90 giorni per l’espletamento dell’incarico. La scelta è avvenuta ratione muneris, in considerazione della maggiore capacità di impulso e di intervento della figura prefettizia rispetto al Segretario comunale, rimasto inerte.
Quanto alle ulteriori domande risarcitorie e sanzionatorie, il Tribunale le ha disattese, ritenendole irrituali in quanto formulate solo con l’istanza del 16.06.2026 e non notificata alla controparte, nonché estranee all’oggetto del sub-procedimento di sostituzione del commissario. La declaratoria di decadenza e la nuova nomina sono state ritenute satisfattive dell’interesse azionato dalla ricorrente, senza necessità di pronunciarsi sulle istanze accessorie.
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Nota della Redazione
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