Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 273 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il comportamento dell’amministrazione che si limiti ad affermare che la procedura di pagamento è in corso conferma la perdurante inottemperanza al giudicato già formatosi. Integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accoglie il ricorso e fissa il termine per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il Giudice nomina commissario ad acta un organo dell’amministrazione scolastica, che agisce quale ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi. A seguito della riforma di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici richiesti nei limiti della prescrizione quinquennale, con importo di euro 500,00 per l’a.s. 2018/2019. La sentenza, passata in giudicato, non è stata eseguita.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito in giudizio e ha rappresentato che la procedura di accreditamento della somma sarebbe in corso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo la sussistenza del titolo esecutivo. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, sicché risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare precetto. Il TAR richiama la riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022: l’art. 475 cod. proc. civ. non prevede più la formula esecutiva, ma solo il rilascio della copia conforme all’originale.

Nel merito, la difesa del Ministero non vale a escludere l’inadempimento. L’affermazione che l’esecuzione sia ancora in corso conferma la perdurante inottemperanza al giudicato. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, in continuità con il consolidato orientamento della Sezione su controversie analoghe in materia di carta docente.

Il Ministero è condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mediante riconoscimento del beneficio o di altro equipollente. Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Egli agirà su semplice richiesta della parte, non nella qualità di dirigente, ma come organo ausiliario del giudice, sostituendo l’amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e può includere l’ordine alla struttura tecnica di includere la ricorrente tra i soggetti abilitati alla registrazione e all’attivazione della carta, anche senza qualifica di docente di ruolo.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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