Diniego implicito di accesso e motivazione per relationem nel procedimento di revoca (TAR Campania n. 3021 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego implicito o elusivo di accesso agli atti si configura quando l’Amministrazione, pur riscontrando formalmente l’istanza, ometta di trasmettere i documenti richiesti e si limiti ad allegare atti già nella disponibilità del richiedente. La motivazione per relationem è legittima solo a condizione che l’atto richiamato sia chiaro nella sua individuazione e reso accessibile al destinatario del provvedimento. Il diritto di accesso, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, prevale sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza del documento è necessaria per curare o difendere interessi giuridici, anche prima e indipendentemente dall’instaurazione di un giudizio. L’omessa ostensione degli atti posti a fondamento del procedimento determina la violazione delle garanzie partecipative e integra difetto assoluto di motivazione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere nel termine fissato dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di una società, presentava istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino straniero, ottenendolo nell’aprile 2025. Dopo la stipula del contratto di soggiorno, la Prefettura avviava il procedimento di revoca del nulla osta con nota del 19 gennaio 2026, fondandolo su un “parere ostativo” della Questura, senza specificare la natura delle anomalie contestate.

Con memoria del 20 gennaio 2026 il ricorrente chiedeva anche di accedere agli atti istruttori e al parere. La Prefettura, con nota del 27 gennaio 2026, dichiarava di allegare “tutti gli atti relativi al procedimento”, ma trasmetteva solo documenti già noti. Il ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo l’illegittimità del diniego elusivo di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso. La nota prefettizia del 27 gennaio 2026, pur fornendo un riscontro formale, ha omesso di trasmettere i documenti nevralgici richiesti, limitandosi ad allegare atti già in possesso del destinatario. Tale condotta integra un diniego parziale e implicito, immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa.

Il Collegio richiama la funzione del diritto di accesso come principio generale dell’attività amministrativa, volto a garantire trasparenza, imparzialità e buon andamento e a consentire un’effettiva partecipazione del privato al procedimento che lo riguarda. Da ciò discende il principio per cui i provvedimenti motivati per relationem sono congruamente motivati solo se indicano in modo chiaro gli atti richiamati e se gli stessi risultano accessibili per la parte destinataria.

Nel caso concreto, il preavviso di revoca e il provvedimento finale si fondano su atti esterni — il parere della Questura e le verifiche della Prefettura di Avellino — non allegati né resi disponibili, nonostante la formale richiesta di accesso. Tale omissione svuota di contenuto le garanzie partecipative sancite dagli artt. 7, 10-bis e 22 della legge n. 241/1990 e integra un difetto assoluto di motivazione.

Il Tribunale afferma altresì la prevalenza dell’accesso difensivo rispetto alle esigenze di riservatezza, quando la conoscenza degli atti serve a difendere interessi giuridici. L’accesso non può essere negato per la sola natura riservata degli atti di polizia: l’Amministrazione deve motivare in concreto il pregiudizio che l’ostensione arrecherebbe. Nel caso di specie nessun pregiudizio concreto è stato allegato; la stessa nota impugnata ammette che solo dopo l’istanza di accesso è stata richiesta un'”integrazione” alla Questura, confermando l’incompletezza dell’istruttoria originaria.

Il silenzio serbato dall’Amministrazione è quindi dichiarato illegittimo, con accertamento dell’obbligo di provvedere: annullamento della nota nella parte in cui costituisce diniego implicito, ordine di esibizione della documentazione entro trenta giorni, nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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