Vincolo paesaggistico e demolizione anche per opere soggette a SCIA (TAR Campania n. 2844 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico l’amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento di demolizione per tutte le opere costruite senza titolo, a prescindere dalla classificazione dell’abuso e dal titolo edilizio astrattamente necessario. La repressione dell’abuso prescinde dalla natura dell’intervento e può essere disposta anche a fronte di opere soggette non già a permesso di costruire, bensì a SCIA. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato, dotato di motivazione adeguata nella descrizione delle opere e nella constatazione della loro abusività. L’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto, e dunque la sua legittima esecuzione senza titolo ratione temporis, incombe sul privato interessato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ingiunzione di demolizione, la diffida a sospendere i lavori e l’ordinanza di sospensione, tutte notificate nell’ottobre 2022 e riferite a opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali in un Comune a vocazione paesaggistica. Deduceva la falsità del presupposto: la sospensione presupporrebbe lavori in corso di esecuzione, mentre il manufatto risalirebbe a epoca anteriore al 1951, se non al 1939, e sarebbe quindi realizzato legittimamente senza titolo.
Il ricorrente presentava poi istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e istanza di autorizzazione paesaggistica, impugnando con motivi aggiunti il formatosi silenzio-rigetto. Il Comune non si costituiva. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 118 del 19.01.2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’impugnativa delle ordinanze di sospensione lavori. L’emanazione del provvedimento definitivo di demolizione rende non più attuale l’interesse, concentrandosi la lesività sull’atto a carattere stabile. La sospensione esaurisce la propria efficacia nel termine di 45 giorni o a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo.
Quanto al dedotto difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione, la Sezione ha richiamato l’indirizzo per cui l’atto ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato: la sua motivazione è adeguata nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività, senza necessità di specificare quale tra assenza di titolo, difformità o variazioni essenziali abbia fondato l’ordine.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che la consistenza dei lavori eseguiti nel 2004 è affidata alle sole asserzioni del ricorrente. Non risulta provata la corrispondenza tra il manufatto preesistente e quello accertato dal Comune. Le deduzioni sull’epoca di realizzazione, fondate su una relazione di fotointerpretazione e su atti di divisione, appaiono in parte congetturali. Dirimente è il rilievo che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico.
In tale contesto opera il principio per cui qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, con conseguente demolizione in caso di titolo carente, anche quando si tratti di opere realizzabili mediante SCIA. Le opere pertinenziali, inoltre, non possono essere valutate con visione atomistica, imponendosi una lettura complessiva e integrata dell’intervento.
Infine, il Collegio ha respinto i motivi aggiunti. La presentazione dell’istanza di sanatoria implica il riconoscimento dell’edificazione sine titulo, e le doglianze sono identiche a quelle avverso l’ordinanza di demolizione, senza dimostrazione della doppia conformità. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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