Silenzio inadempimento del Ministero sul riconoscimento del titolo abilitante estero (TAR Lazio n. 8149 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per l’insegnamento conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, presentata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, fa sorgere un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, la cui inerzia oltre il termine di conclusione del procedimento integra gli estremi del silenzio inadempimento. L’autorità competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero, ove richieda integrazioni documentali, entro il termine massimo di tre mesi dalla ricezione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. La mera costituzione in giudizio dell’Amministrazione, priva di elementi probatori contrari, non vale a escludere la sussistenza dell’obbligo di provvedere.

Il Fatto

La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda per il riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno, conseguito in Spagna, al fine dell’esercizio della professione in Italia. Decorso il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla propria istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’orientamento consolidato del Tribunale in materia. In primo luogo, il Collegio ha individuato nell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 la disposizione che identifica l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, oggi da individuarsi nel Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Collegio ha poi precisato che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia richiesto altro. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: alla domanda del 30 giugno 2025 non era seguito alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione, determinando la violazione del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990 e del termine specifico di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.

Quanto alla durata del procedimento, il Tribunale ha osservato che il termine complessivo, includendo l’ipotesi di richiesta di integrazioni documentali, non può superare i quattro mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro 120 giorni, considerata la natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento; per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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