Esecuzione del giudicato e carta elettronica docente: ottemperanza accolta (TAR Campania n. 2826 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. va accertata verificando la definitività del titolo, attestata dalla mancata impugnazione, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere liquidata negli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero a riconoscerle il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione al servizio a tempo determinato prestato in più anni scolastici.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione versata in atti integrava tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Assume rilievo, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sul commissario ad acta il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
È stata inoltre disposta, a carico dell’Amministrazione, la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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