Ottemperanza per la carta del docente riconosciuta dal giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3601 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza al giudice amministrativo è ammissibile e fondata quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione, nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, a una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto di un docente con contratto a tempo determinato a ottenere il beneficio della carta elettronica per la formazione. Il giudice dell’ottemperanza, accolta la domanda, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario della Ragioneria territoriale dello Stato, per il caso di persistente inadempimento. Il commissario può avvalersi dello strumento del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Una docente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a percepire la carta elettronica per l’aggiornamento professionale, condannando il Ministero ad accreditare l’importo complessivo di euro 3.000,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inerte, senza dare corso all’adempimento e lasciando decodere infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per il pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo che il giudice amministrativo ordinasse al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condannando l’amministrazione alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio era stata notificata all’amministrazione e risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Era inoltre decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che il Ministero avesse completato le procedure per il pagamento dell’importo dovuto.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’accertamento compiuto dal giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto della docente all’ottenimento della carta del docente per gli anni scolastici indicati, non essendo stato impugnato, è coperto da giudicato. L’ottemperanza richiesta mira proprio a rendere effettivo quel diritto, superando l’inerzia dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di un’ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione, con la possibilità di ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, nonché ai capitoli di bilancio specificamente destinati a tali obblighi. Funzioni commissariali affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione, non comportando alcun onere aggiuntivo, non hanno dato luogo alla liquidazione di compensi.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale della questione e del limitato impegno difensivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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