Soccorso istruttorio doveroso per errore materiale sull’impegno a costituire il RTI (TAR Lombardia n. 4016 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il soccorso istruttorio è legittimo e doveroso ove l’errore che inficia l’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo sia materiale e immediatamente riconoscibile, risultando la volontà negoziale delle imprese univoca dagli altri documenti di gara. L’esclusione dalla procedura costituisce extrema ratio e non può essere disposta in via automatica, dovendo la stazione appaltante valutare in concreto la sanabilità dell’irregolarità nel rispetto della par condicio. Il giudizio di congruità dell’offerta e l’attribuzione dei punteggi tecnici integrano espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della abnormità, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza, con onere del ricorrente di provare l’irragionevolezza del giudizio positivo di congruità.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Lombardia l’aggiudicazione di una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, avente a oggetto l’affidamento di un servizio di elaborazione cedolini paga e consulenza on site per un arco pluriennale. All’esito della gara, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il raggruppamento controinteressato si è collocato al primo posto, precedendo la ricorrente, seconda classificata.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione sotto quattro profili: la modifica in sede di gara della composizione del raggruppamento aggiudicatario con diversi ruoli e quote di esecuzione, l’erronea valutazione dei requisiti, l’erronea attribuzione dei punteggi e l’erronea valutazione di congruità dell’offerta. Ha altresì censurato il parziale diniego di accesso agli atti e richiesto una verificazione sull’offerta del raggruppamento aggiudicatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di verificazione. La verificazione, come la consulenza tecnica d’ufficio, non può supplire alle carenze probatorie delle parti, ma serve solo a chiarire dubbi derivanti da elementi già ritualmente introdotti in giudizio. Essa non esonera la parte dagli oneri probatori che le gravano e non consente la tardiva introduzione di elementi non prodotti ritualmente.
È stata poi dichiarata inammissibile l’istanza di riesame dell’ordinanza con cui erano state dichiarate, in parte, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, l’irricevibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.. Tale provvedimento ha valenza decisoria, incidendo su situazioni giuridiche diverse da quelle del giudizio principale, ed è appellabile: il giudice di primo grado non conserva alcun potere di riesame.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la censura sul soccorso istruttorio. Nell’atto di impegno a costituirsi in raggruppamento i ruoli di mandante e mandataria erano stati invertiti, ma quote di partecipazione, attività e sottoscrizioni indicavano correttamente le posizioni. Tutti gli altri documenti di gara confortavano la medesima lettura. L’errore materiale, immediatamente riconoscibile, avrebbe potuto essere rettificato anche d’ufficio: l’esclusione sarebbe stata illegittima. La condotta della stazione appaltante risulta pertanto conforme all’art. 101, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 36/2023, che ammette la sanatoria di ogni inesattezza dei documenti di partecipazione. L’esclusione, in applicazione del principio del risultato, costituisce extrema ratio e richiede una valutazione in concreto.
Quanto all’offerta, il Collegio ha escluso la violazione dell’obbligo di produrre il D.U.I., poiché la previsione del Disciplinare lo richiedeva solo per i professionisti partecipanti in proprio e per i soci delle società tra professionisti, non per i componenti del gruppo di lavoro. Il favor partecipationis impone, del resto, l’interpretazione più ampia. Le contestazioni sui punteggi tecnici sono state respinte applicando il consolidato indirizzo secondo cui il punteggio numerico integra sufficiente motivazione ove i criteri siano chiari e dettagliati, mentre le censure sul merito della valutazione opinionabile sono inammissibili salvo il limite dell’abnormità. Anche il giudizio di congruità è espressione di discrezionalità tecnica: grava su chi lo contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza, onere non assolto. Il ricorso e la domanda risarcitoria sono stati respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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