Accesso agli atti tributari escluso per il controllo generalizzato sull’azione impositiva (TAR Campania n. 2762 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso documentale previsto dall’art. 24, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 per i procedimenti tributari non si esaurisce nella fase istruttoria, ma opera anche dopo il perfezionamento della pretesa impositiva. Non è meritevole di tutela l’interesse conoscitivo volto a verificare che l’amministrazione abbia tempestivamente esercitato il potere impositivo nei confronti di tutti i soggetti obbligati, perché integra un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa. L’istanza di accesso che, per ampiezza temporale e indeterminatezza dell’oggetto, risulti massiva e priva del requisito della specificità è sproporzionata rispetto all’interesse difensivo dedotto e va respinta.

Il Fatto

Una società che dal 2020 gestisce il servizio di parcheggio nel Comune di Torre del Greco ha ricevuto diversi avvisi di pagamento dell’imposta sui rifiuti per varie annualità e ingenti importi. La società ha impugnato tali pretese dinanzi al giudice tributario, ottenendo l’accoglimento dei ricorsi. Successivamente il Comune le ha notificato un ulteriore avviso di pagamento.

Per comprendere le ragioni della nuova pretesa creditoria, la società ha presentato istanza di accesso agli atti relativi agli incassi della TARI sulle aree destinate a sosta a pagamento nel periodo 2009-2019, antecedente alla concessione in essere, nonché agli eventuali atti di recupero dell’imposta. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo applicabile la clausola di esclusione dell’art. 24, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. La società ha quindi proposto ricorso per l’annullamento del diniego, per l’accertamento del diritto alla -OMISSIS- e per la condanna dell’ente alla consegna dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’interesse conoscitivo dedotto dalla ricorrente, articolato su due fronti: predisporre la difesa dinanzi al giudice tributario e verificare se il pagamento della TARI sia stato richiesto nei confronti di tutti i soggetti obbligati nell’arco temporale 2009-2019.

Quanto al primo profilo, il Tribunale osserva che la verifica della corretta determinazione della pretesa tributaria può essere soddisfatta mediante la consultazione delle delibere comunali che hanno regolato la determinazione dell’imposta. L’accesso agli atti richiesti non è dunque necessario a sollevare contestazioni davanti al giudice competente.

Quanto al secondo profilo, l’interesse a controllare la tempestività dell’imposizione verso tutti gli obbligati non è meritevole di tutela per due ragioni. In primo luogo, si tratta di una pretesa volta a un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, non tutelabile con l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990. In secondo luogo, l’istanza è massiva, priva del requisito della specificità e pertanto sproporzionata rispetto all’interesse difensivo dedotto, oltre che non coerente con esso.

Il Collegio non accoglie quindi la tesi della ricorrente, secondo cui il divieto dell’art. 24, comma 1, lett. b), sarebbe limitato alla sola fase istruttoria del procedimento tributario. La difesa del Comune, fondata sull’art. 68, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, secondo cui solo il contribuente e i soggetti qualificati hanno diritto di vedere gli atti che li riguardano, viene ritenuta coerente con la legittimità del diniego.

Il ricorso è pertanto respinto. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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