Sospensione cautelare quinquennale solo se automatica, non se discrezionale (TAR Campania n. 2763 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo quinquennale di durata della sospensione cautelare dal servizio non opera per qualsiasi ipotesi di sospensione, ma solo quando la misura consegue in via automatica alla sola pendenza del procedimento penale, senza alcun apprezzamento concreto delle esigenze cautelari da parte dell’amministrazione. Ove invece la sospensione sia di applicazione discrezionale, adottata sulla base di una cognizione, sia pure sommaria, dei fatti e delle concrete esigenze di servizio, non è costituzionalmente necessaria la fissazione di un termine massimo di durata. Ne consegue che, scaduto il termine della sospensione automatica, resta il potere dell’amministrazione di disporre la sospensione facoltativa per motivi ulteriori rispetto alla mera pendenza del procedimento penale. La clausola di garanzia non è dunque invocabile per sottrarre la misura discrezionale al proprio autonomo fondamento cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, Direttore Coordinatore Speciale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, chiedeva di essere riammesso in servizio sostenendo il decorso del termine complessivo di cinque anni di sospensione. L’amministrazione respingeva l’istanza osservando che il quinquennio previsto dalle disposizioni contrattuali di categoria riguarda la sola sospensione facoltativa cautelare e che, ai fini del computo, non sono utili i periodi di sospensione obbligatoria conseguenti a provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria penale.
La vicenda prende avvio da una misura cautelare personale, seguita da sospensione obbligatoria ai sensi dell’art. 14, comma 1, del CCNL del 26 maggio 2004, poi convertita in sospensione facoltativa ex art. 14, comma 3, e infine in una ulteriore sospensione obbligatoria a seguito di condanna non definitiva ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97/2001. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione del limite quinquennale e la decadenza dall’azione disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro delle fonti richiamate dal ricorrente: l’art. 14, comma 10, del CCNL, l’art. 15, comma 8, del Regolamento di disciplina del Corpo e l’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 193. Da queste disposizioni la difesa trae la tesi di un limite quinquennale di chiusura, valido per ogni forma di sospensione.
Il Tribunale non condivide tale lettura e si richiama alla giurisprudenza costituzionale, in particolare alla Corte cost. n. 264 del 2003. La Corte ha precisato che la limitazione temporale della misura cautelare risponde all’esigenza di contemperare interessi costituzionali in gioco solo quando la sospensione si collega in via automatica alla pendenza dell’accusa penale, cioè quando l’apprezzamento delle esigenze cautelari è compiuto in astratto dal legislatore e non dall’amministrazione.
Quando invece la misura è di applicazione discrezionale, perché può essere adottata e mantenuta solo previo riscontro concreto delle esigenze cautelari, va escluso che sia costituzionalmente necessaria la determinazione di un limite massimo di durata. La Corte cost. n. 145 del 2002 richiamata dal ricorrente non si discosta da questi principi, perché riguarda una ipotesi di sospensione obbligatoria a seguito di condanna.
Applicando tali criteri, il Collegio osserva che la prima sospensione, fondata sulla sola pendenza del procedimento penale, non ha superato il limite quinquennale. La seconda, invece, è stata disposta nell’esercizio del potere discrezionale, con il procedimento penale assunto come fatto e valutato in concreto nell’incidenza sull’attività di servizio. Si tratta dunque di ipotesi non sottoposta alla clausola di garanzia.
Quanto alla ulteriore sospensione decorrente dal 4 luglio 2025, essa è stata disposta doverosamente ex art. 4, comma 1, della legge n. 97 del 2001, a seguito di sentenza di condanna del Tribunale di Benevento del 20 novembre 2024.
Il Collegio ricorda inoltre che la legge n. 252 del 2004 ha determinato il passaggio del rapporto di impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regime privatistico a quello di diritto pubblico, con la conseguenza che le disposizioni contrattuali anteriori non possono prevalere sulle fonti pubblicistiche. Il secondo motivo, relativo alla decadenza dall’azione disciplinare, è respinto perché i termini decorrono dalla ricezione della copia integrale della sentenza di condanna. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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