Payback dispositivi medici: il versamento della quota ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 12732 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, conv. con modif. dalla l. n. 119/2025, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento. La norma, inoltre, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio di impugnazione dei provvedimenti di accertamento e ripartizione del payback.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava davanti al TAR Lazio i provvedimenti ministeriali e regionali che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18 d.l. n. 115/2022, accertavano il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 e ripartivano a suo carico i relativi oneri di ripiano.
In particolare, la società contestava la quantificazione della quota di ripiano a livello regionale, nonché i criteri di definizione del tetto di spesa regionale fissati nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario standard, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la società ricorrente, nel corso del giudizio, aveva dichiarato di aver provveduto al versamento, in favore delle Regioni, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
La norma richiamata introduce un meccanismo di definizione agevolata della vertenza, prevedendo che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento.
La disposizione, inoltre, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, incide direttamente sull’interesse alla decisione del merito. Il difensore della società ricorrente ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, escludendo che la stessa necessiti di ulteriore istruttoria.
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Nota della Redazione
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