Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto: risoluzione in autotutela (TAR Lombardia n. 1957 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non comporta la caducazione automatica del contratto nel frattempo stipulato. Dopo l’entrata in vigore degli artt. 121 e 122 c.p.a., la declaratoria di inefficacia è riservata al giudice, che la pronuncia su domanda di parte all’esito di un bilanciamento degli interessi coinvolti. Resta fermo, tuttavia, che la stazione appaltante non può rimanere inerte: può esercitare i propri poteri di autotutela e incidere unilateralmente sull’efficacia del contratto, determinandone la risoluzione con effetto ex nunc, in ragione dei vizi della fase di evidenza pubblica. Il concorrente legittimamente escluso con sentenza passata in giudicato è privo di legittimazione a impugnare gli atti di gara, compresa la nuova aggiudicazione per scorrimento della graduatoria.
Il Fatto
La ricorrente, esclusa da una procedura di gara per l’affidamento di un Accordo Quadro relativo ai servizi di supporto alla sicurezza aeroportuale, aveva dapprima ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a proprio favore da questo TAR. Tale pronuncia non conteneva alcuna statuizione sull’inefficacia del contratto, già stipulato, che restava pertanto in esecuzione.
Formatosi il giudicato in sede di appello, che aveva confermato l’esclusione, la stazione appaltante comunicava alla ricorrente l’esclusione dalla procedura e, successivamente, la risoluzione dell’Accordo Quadro per sopravvenuta carenza del presupposto dell’aggiudicazione. La ricorrente impugnava la risoluzione e la nuova aggiudicazione disposta per scorrimento della graduatoria, proponendo ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse e di difetto di giurisdizione. Quanto alla prima, rileva che il mantenimento del contratto integra un interesse concreto e attuale, distinto da quello all’aggiudicazione: la posizione di parte contrattuale differisce da quella di aggiudicatario pretermesso. La relativa questione attiene dunque al merito, non all’ammissibilità.
Quanto alla giurisdizione, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la stipulazione del contratto non sposta di per sé la giurisdizione quando lo scioglimento non consegue a inadempimenti contrattuali, ma a vizi della fase prodromica. Nella specie il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inefficacia in ragione dell’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
Nel merito il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sulla sorte del contratto dopo l’annullamento dell’aggiudicazione. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite e l’orientamento del Consiglio di Stato, si afferma che gli artt. 121 e 122 c.p.a. attribuiscono al giudice il potere di dichiarare l’inefficacia e di modularne la decorrenza, escludendo così ogni caducazione automatica. Il contratto può restare efficace anche in presenza delle violazioni più gravi, quando esigenze imperative di interesse generale ne impongano il mantenimento.
Tuttavia, precisa la Corte, l’amministrazione conserva intatti i propri poteri di autotutela. Essa non può restare inerte e deve valutare se permangano o meno le condizioni per la prosecuzione del rapporto con l’aggiudicatario illegittimo. Il fondamento è ravvisato nell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e, più in generale, nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La scelta di risolvere rientra nella fisiologica reazione all’annullamento, con onere di motivazione solo in caso contrario.
Nel caso concreto la stazione appaltante ha attivato un procedimento in contraddittorio, comunicando prima l’intenzione di procedere a nuova aggiudicazione e poi la risoluzione. Il motivo che contestava la violazione degli artt. 121 e 122 c.p.a. è quindi respinto. I motivi avverso la nuova aggiudicazione sono invece dichiarati inammissibili, perché l’esclusione definitiva della ricorrente la priva di legittimazione, riducendo la sua posizione a mero interesse di fatto. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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